Legge barriere architettoniche
Le leggi sulle barriere architettoniche
Non si può parlare di legge sulle barriere architettoniche senza ricordare che il primo passo verso la vera integrazione deve passare attraverso l’educazione della comunità a rimuovere prima le barriere culturali, al fine di promuovere l’integrazione sociale parallelamente a quella ambientale. Tuttavia urge un’adeguata pianificazione urbanistica per la progettazione dello spazio e degli edifici che tenda a favorire il più possibile una vita indipendente e confortevole delle persone disabili nelle abitazioni, nei trasporti, nel lavoro, nell'istruzione e nel tempo libero.
La legge quadro italiana che tratta il problema dell'accessibilità è la legge 13/89 che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici. Il D.M. 236/89 (decreto attuativo) si addentra maggiormente nella parte tecnica ed individua tre diversi livelli di qualità dello spazio costruito.
Questi tre livelli sono: Accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Visitabilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Vengono considerati spazi di relazione gli spazi di soggiorno dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. Adattabilità: possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Sempre il D.M. 236/89 stabilisce anche, per gli edifici e gli spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei tre livelli di qualità sopra riportati: per esempio le dimensioni minime delle porte, le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a ruote, le dimensioni degli ascensori e le casistiche della loro necessità, le caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri ancora. I requisiti vengono stabiliti in modo differenziato a seconda della tipologia degli edifici e degli spazi. Ogni nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla normativa in caso di ristrutturazione (D.M. 236/89, art 6)
Legge barriere architettoniche: alcuni esempi di barriere architettoniche Esempi classici di barriera architettonica sono: scalini, porte strette, pendenze eccessive, spazi ridotti. Esistono innumerevoli casi di barriere meno evidenti, come parapetti "pieni", che impediscono la visibilità ad una persona in carrozzina o di bassa statura; banconi da bar troppo alti, sentieri di ghiaia o a fondo dissestato. Nel caso di persone non vedenti possono rappresentare casi di barriera architettonica anche semafori privi di segnalatore acustico od oggetti sporgenti; Possiamo affermare che dalla definizione di barriera architettonica, anche attraverso la lettura del documento ICF del 2001, siamo passati al concetto di conflitto uomo-ambiente, ovvero a quella serie di ostacoli ed impedimenti, di forma temporanea o permanente, che impediscono all'utente di fruire in piena sicurezza di tutta quella serie di funzioni, attrezzature e servizi che lo spazio antropizzato dovrebbe garantire a tutte le categorie d'utenza. In tal senso accanto alle barriere fisiche e percettive si apre il mondo delle barrire comunicative, ovvero di tutti i segnali che l'ambiente genera nei confronti dei propri fruitori. Parlando invece di barriere virtuali si possono menzionare alcuni siti internet non conformi agli standard di accessibilità
Le normative di riferimento sono: legge 13/89; D.M.236/89; Legge 104/92; DPR 503/1996; DPR 380/2001 (Artt. 77-81); per eventuali approfondimenti, potrete fare riferimento a Handylex.org. I P.E.B.A. o Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (art. 32 della legge 41/86 e art. 24 comma 9 della legge 104/92) sono uno strumento che ha la finalità di conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio ed ostacolo per la fruizione di edifici e spazi pubblici. Questi piani rappresentano il punto di partenza per la redazione di Piani Pluriennali di Abbattimento delle barriere architettoniche.
Possiamo definire il peba come uno strumento metaprogettuale, necessario ad avviare procedure coordinate, per eseguire gli interventi di “attenuazione” dei conflitti uomo-ambiente. È quindi il preludio, la base, sulla quale iniziare tutte quelle azioni di “design urbano” che mirano ad interventi più o meno dedicati. Il P.E.B.A. ha come obbiettivo generale, quello di produrre conoscenza al fine di poter iniziare concretamente le azioni di progettazione in grado di mirare all’innalzamento della qualità della rete di servizi, tempi e occasioni fornite dalla città, partendo dalle necessità di chi maggiormente richiede attenzioni, per giungere a definire risposte, capaci di garantire il quadro associante a cui mira una città solidale e quindi accessibile. Secondo questa visione, il piano è così strumento, trasversale, di analisi e verifica, necessario per alfabetizzare, utenti e gestori della città ad una cultura dell’accessibilità ( si veda Marzi rivista TEMA)
Piazze, strutture esterne e posteggi Percorsi: I collegamenti orizzontali esterni devono essere scevri da scalini, avere una larghezza minima di cm 120 ed una pendenza massima dell'8%. Posteggi: nei parcheggi con oltre 15 posti deve essere previsto un posteggio per i diversamente abili. Negli autosili o nei parcheggi pubblici il rapporto è di un posto ogni 50 posteggi.
Edifici Ingresso: l'ingresso dell'edificio non deve essere munito di scalini e deve avere una larghezza minima di cm 80. Percorsi: i collegamenti orizzontali interni devono essere scevri da scalini e presentare una larghezza minima di cm 120. Ascensori: le dimensioni minime degli ascensori devono essere di cm 110x140 e la porta deve presentare una luce netta di passaggio di cm 80. Sanitari: negli stabili pubblici almeno un locale sanitario deve presentare le dimensioni di cm 165x180, avere una porta di cm 80 che si apra verso l'esterno ed essere arredato secondo norma. Porte: tutte le porte devono presentare una larghezza minima di cm 80.
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