Verifiche impianti elettrici
Quando e come fare le verifiche impianti elettrici
Verifiche impianti elettrici: Informazioni
Sappiamo che venire a contatto con l’elettricità è molto pericoloso per le persone in particolare quando i livelli della corrente sono notevoli; per garantire agli operatori una buona difesa dal rischio elettrico dobbiamo usare le dovute precauzioni e quei dispositivi di protezione che ci possono permettere di mantenere alto il livello della sicurezza elettrica. Viene definita sicurezza elettrica la capacità di un impianto elettrico di possedere tutti i requisiti per non arrecare danni e non compromettere persone, cose e se stesso. Il D.Lgs. n. 81/08 (art. 80 e seguenti) è la norma di riferimento per la salvaguardia dei lavoratori dal rischio elettrico, in particolare prevede chiare modalità di valutazione del rischio elettrico da parte dei datori di lavoro e indica le misure per il suo contenimento o rimozione. Al fine di evitare possibili infortuni è di basilare importanza che sia le apparecchiature che gli impianti elettrici vengano adeguati a quanto prevede la normativa impianti elettrici, quindi tra le misure da predisporre per raggiungere il contenimento degli infortuni sono di rilevante importanza le “verifiche impianti elettrici”. La principale norma di riferimento è il D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, che obbliga i datori di lavoro a eseguire (da parte di organismi abilitati) le verifiche periodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Tra i principali motivi che possono provocare un incidente di natura elettrica per gli operatori del settore e anche nella normale vita quotidiana, troviamo: contatti diretti, contatti indiretti, correnti di sovraccarico, correnti di cortocircuito e sovratensioni di varia origine e natura. Per avere la “conformità impianti elettrici” e quindi la sicurezza elettrica degli impianti questi devono essere verificati mediante una regolare e sistematica operazione che contempli anche la necessaria manutenzione. Vengono assimilati ai lavoratori “dipendenti” anche: i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.
Verifiche impianti elettrici: Link di riferimento
Ispel Sas - Istituto Prove e Verifiche Elettriche è un organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive per eseguire verifiche periodiche e verifiche straordinarie, ai sensi del D.P.R. 462/01/01, su impianti: di messa a terra, siti in luoghi con pericolo di esplosione, di protezione dalle scariche atmosferiche. CEN è un’azienda romana che effettua manutenzione impianti e installazioni elettriche sia civili che industriali, inoltre si occupa di manutenzione e verifiche impianti elettrici in base alla Legge 37/08 e DPR 462/01. Ispesl Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, fornisce informazioni, formazione, consulenza ed assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; tra le molte informazione che offre sul web per la sicurezza elettrica propone le modalità e le procedure di attuazione per le verifiche impianti elettrici (le funzioni dell'Ispesl sono state assorbite di recente dall'Inail). Safetal è il portale web che propone soluzioni e prodotti per la sicurezza e l’antincendio, si interessa della sicurezza elettrica con particolare riguardo alle attività da svolgere per la conformità impianti elettrici e le relative verifiche. Elektro.it èun portale che si interessa a 360° dell’elettricità in cui possiamo trovare le modalità attuative per le verifiche impianti elettrici, inoltre si occupa anche di progettazione e formazione sugli impianti elettrici.
Verifiche impianti elettrici: Cosa fare
Il datore di lavoro ha l’obbligo, come previsto dal D.P.R. 462/01, di richiedere agli organismi abilitati la verifica periodica e di controllare che questa venga attuata correttamente per:
♦ gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, scuole, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri;
♦ gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
♦ i condomini a rischio incendio medio o alto (altezza di gronda superiore a 24 m e/o centrale termica non compartimentata vedi D.M. 10/03/98).
L’effettuazione delle verifiche impianti elettrici deve essere affidata a Asl/Arpa oppure ad Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, avendo a riferimento la normativa tecnica europea UNI CEI.
Verifiche impianti elettrici: Sanzioni
Nel caso in cui gli obblighi di legge non vengono rispettati si applicano le seguenti sanzioni:
- Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258 a € 1.032, in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
- Sanzione pecuniaria da 750 a 2.500 € per la violazione dell’art.86, comma 3 del D.Lgs. 81/08 sulla mancata verbalizzazione e tenuta a disposizione degli esiti delle verifiche impianti elettrici.
Verifiche impianti elettrici: Periodicità
La frequenza delle verifiche impianti elettrici è generalmente eseguita “ogni due anni” per :
- impianti elettrici e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione;
- impianti di terra e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
a) cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
b) ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
1. attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, e altro;
2. edifici con strutture portanti in legno;
3. ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente infiammabili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili o infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente).
c) locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici.
In tutti gli altri casi le verifiche impianti elettrici vanno fatte “ogni 5 anni”.
Al termine della verifica impianti elettrici l’organismo verificatore rilascia il pertinente verbale al Datore di lavoro/Amministratore che lo deve tenere in custodia per esibirlo in caso di richiesta degli Organi di Vigilanza. Nel caso in cui il risultato della verifica è negativo lo stesso verificatore indicherà al committente gli adeguamenti necessari per mettere in sicurezza l’impianto e di conseguenza coloro che operano all’interno dell’azienda. Eventuali verifiche straordinarie sono eseguite dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.; che devono venire comunque fatte nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro. Quando si interviene sugli impianti con delle modifiche, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente all'ufficio competente per territorio dell'Ispesl e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali più importanti e il spostamento degli impianti.
Verifiche impianti elettrici: Caso condomini
Si sta dibattendo sull’applicazione della norma per i condomini, e specificatamente se questi hanno l’obbligo di effettuare la verifica dell’impianto di terra. Da quanto emerso in convegni e dibattiti svolti in tempi recenti con la partecipazione dei più importanti specialisti si arriva alla conclusione che le verifiche vanno fatte; la motivazione principale è che i condomini sono riconosciuti come luoghi di lavoro, anche nel caso in cui non vi siano lavoratori dipendenti (esempio portiere) perchè necessita garantire la sicurezza e la salute di lavoratori che operano in luoghi in cui è presente un impianto elettrico (lavoratori che fanno manutenzioni varie, lavoratori delle pulizie, e altro). Se si verificano infortuni o incidenti per il cattivo funzionamento dell’impianto a rispondere saranno chiamati il proprietario e/o l’amministratore.
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