HOME > > business > > sicurezza-lavoro > > RISCHI SUL LAVORO > > Sicurezza cantiere

Sicurezza cantiere

Come gestire la sicurezza cantiere

Come gestire la sicurezza cantiere


Le attività che si svolgono in edilizia sono tra quelle che presentano ogni anno un elevato numero d’infortuni, anche per questo il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs.81/08) s’interessa in maniera puntuale del problema dedicando alla "sicurezza cantiere" tutto il corposo titolo IV. L’articolo evidenzia le responsabilità della sicurezza in capo alle varie figure presenti in questo tipo di lavori e descrive con particolare riguardo le incombenze dei coordinatori della sicurezza sui cantieri; infine indica alcuni link di aziende/enti sia pubblici che privati che si occupano di sicurezza cantiere.



Sicurezza cantiere: A che cosa serve
La sicurezza cantiere è di rilevante importanza per la tutela dei lavoratori e operatori del settore edile, ciò si può rilevare scorrendo i dati forniti dall’INAIL da cui si evince che quest’attività è ad elevato rischio d’infortuni, che quando avvengono possono provocare gravi invalidità e in diversi casi la morte. Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) obbliga i soggetti che sono coinvolti nell’esecuzione dell’opera a predisporre modalità di salvaguardia della salute dei lavoratori predisponendo appositi Piani di sicurezza; inoltre pone grande attenzione alla formazione e informazione dei lavoratori, imponendo al datore di lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro. Si ritiene utile precisare che i piani di sicurezza cantieri vanno, non solo predisposti e messi in campo, ma devono venire aggiornati continuamente seguendo lo sviluppo dei lavori (come il cambiamento dei tempi e delle persone operanti nelle lavorazioni, la cooperazione ed il coordinamento con eventuali altre imprese che operano nei cantieri, la revisione delle fasi di lavoro e altro).

Sicurezza cantiere: Responsabilità
Tra i soggetti su cui incombe la responsabilità per la sicurezza cantiere edile, di grande rilevanza è quella del committente ovvero "il soggetto per conto del quale l’intera opera viene compiuta", e il cui ruolo è quello di portare a termine per ogni cantiere edile e di ingegneria civile le verifiche preliminari e nominare (ove richiesto) il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione verificandone l’attività. Il committente ha l’obbligo di disporre verifiche sulle imprese appaltatrici e occuparsi della consegna agli enti competenti delle documentazioni connesse. Al fine di espletare questi incarichi, il Committente può servirsi del Responsabile dei Lavori, soggetto a cui è affidato l’ incaricato della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera , soggetto che corrisponde al progettista in fase di progettazione dell’opera e al direttore dei lavori durante la realizzazione dell’opera, ai quali, quando lo ritenga opportuno, può deputare l’osservanza di alcuni obblighi che sono a suo carico. Se non vengono osservati gli adempimenti legislativi oppure in mancanza del piano sicurezza e coordinamento (art. 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 quando previsti), oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi (durc), è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo; questa situazione provoca la sospensione dei lavori edili e le sanzioni penali e/o amministrative relative.

Sicurezza cantiere: Link di riferimento
Tra le aziende o enti che si interessano di sicurezza cantieri e che hanno rilevanza a livello nazionale segnaliamo i seguenti link. INAIL - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - si trova a Roma con altre sedi in tutto il territorio nazionale, il suo compito caratteristico è quello di fornire informazione, assistenza e consulenza a sostegno della completa attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; s’interessa e mette in rilievo la formazione per il responsabile sicurezza lavoro e le figure coinvolte nella sicurezza cantiere. Aedilweb è un sito che fornisce indicazioni sull'effettuazione dei corsi di sicurezza sui cantieri per gli addetti ai lavori, sulla legislazione di riferimento e sulle procedure operative da mettere in atto durante l'esecuzione dei lavori per la sicurezza nei cantieri. Ispesl Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, con sede a principale a Roma, offre sostegno alle aziende, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture che operano per il miglioramento della salute, prevenzione e sicurezza nei cantieri (proponendo alcune modalità di stesura del piano sicurezza); inoltre effettua certificazione e vigilanza, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (di recente è entrato a far parte dell'Inail). Sicurezzacantieri.com è un portale d'informazione professionale dedicato al settore della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, si occupa a 360°, della sicurezza cantiere, proponendosi per tutti i tipi di servizi, della categoria; inoltre . gestisce corsi di formazione per lavoratori e per tutte le altra figure coinvolte nell'effettuazione e nel controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art.37 comma12 del D. Lgs. 81/08 modificato dal D. Lgs. 106/09. Sul portale online Sicurezza-lavoro.org sono presenti altre informazioni sulla sicurezza cantiere e sulla relativa formazione, inoltre all’interno del portale vi sono alcune selezioni di link di aziende/enti pubblici o privati, di rilevanza nazionale, che si occupano di sicurezza nei cantieri.

Sicurezza cantiere: Coordinatore per la progettazione
Il coordinatore per la progettazione è il soggetto che all’art. 89 lettera e) del Testo unico è definito come: “soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91”.
- Articolo 91 del D. Lgs. 81/08
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Sicurezza cantiere: Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Il coordinatore per l’esecuzione è il soggetto che all’art. 89 lettera f) del Testo unico è definito come: “soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92”.
- Articolo 92 del D. Lgs. 81/08
1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle  imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).


Se desiderate avere maggiori informazioni sull'argomento, contattateci.
inviaci una mail

Condividi OkNotizie

Commenti


Nessun commento presente.

Lascia un commento su questo articolo

Per motivi di privacy non è consentito inserire contatti (telefoni, email, indirizzi) nel testo del commento.
In caso contrario il commento non sarà pubblicato.
   E-mail (Richiesta, non sarà pubblicata)




Inserisci il codice di verifica





Leggi anche: