Sicurezza cantiere
Come gestire la sicurezza cantiere
Sicurezza cantiere: A che cosa serve
La sicurezza cantiere è di rilevante importanza per la tutela dei lavoratori e operatori del settore edile, ciò si può rilevare scorrendo i dati forniti dall’INAIL da cui si evince che quest’attività è ad elevato rischio d’infortuni, che quando avvengono possono provocare gravi invalidità e in diversi casi la morte. Il Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08) obbliga i soggetti che sono coinvolti nell’esecuzione dell’opera a predisporre modalità di salvaguardia della salute dei lavoratori predisponendo appositi Piani di sicurezza; inoltre pone grande attenzione alla formazione e informazione dei lavoratori, imponendo al datore di lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro. Si ritiene utile precisare che i piani di sicurezza cantieri vanno, non solo predisposti e messi in campo, ma devono venire aggiornati continuamente seguendo lo sviluppo dei lavori (come il cambiamento dei tempi e delle persone operanti nelle lavorazioni, la cooperazione ed il coordinamento con eventuali altre imprese che operano nei cantieri, la revisione delle fasi di lavoro e altro).
Sicurezza cantiere: Responsabilità
Tra i soggetti su cui incombe la responsabilità per la sicurezza cantiere edile, di grande rilevanza è quella del committente ovvero "il soggetto per conto del quale l’intera opera viene compiuta", e il cui ruolo è quello di portare a termine per ogni cantiere edile e di ingegneria civile le verifiche preliminari e nominare (ove richiesto) il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione verificandone l’attività. Il committente ha l’obbligo di disporre verifiche sulle imprese appaltatrici e occuparsi della consegna agli enti competenti delle documentazioni connesse. Al fine di espletare questi incarichi, il Committente può servirsi del Responsabile dei Lavori, soggetto a cui è affidato l’ incaricato della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera , soggetto che corrisponde al progettista in fase di progettazione dell’opera e al direttore dei lavori durante la realizzazione dell’opera, ai quali, quando lo ritenga opportuno, può deputare l’osservanza di alcuni obblighi che sono a suo carico. Se non vengono osservati gli adempimenti legislativi oppure in mancanza del piano sicurezza e coordinamento (art. 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 quando previsti), oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi (durc), è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo; questa situazione provoca la sospensione dei lavori edili e le sanzioni penali e/o amministrative relative.
Sicurezza cantiere: Link di riferimento
Tra le aziende o enti che si interessano di sicurezza cantieri e che hanno rilevanza a livello nazionale segnaliamo i seguenti link. INAIL - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - si trova a Roma con altre sedi in tutto il territorio nazionale, il suo compito caratteristico è quello di fornire informazione, assistenza e consulenza a sostegno della completa attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; s’interessa e mette in rilievo la formazione per il responsabile sicurezza lavoro e le figure coinvolte nella sicurezza cantiere. Aedilweb è un sito che fornisce indicazioni sull'effettuazione dei corsi di sicurezza sui cantieri per gli addetti ai lavori, sulla legislazione di riferimento e sulle procedure operative da mettere in atto durante l'esecuzione dei lavori per la sicurezza nei cantieri. Ispesl Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, con sede a principale a Roma, offre sostegno alle aziende, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture che operano per il miglioramento della salute, prevenzione e sicurezza nei cantieri (proponendo alcune modalità di stesura del piano sicurezza); inoltre effettua certificazione e vigilanza, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (di recente è entrato a far parte dell'Inail). Sicurezzacantieri.com è un portale d'informazione professionale dedicato al settore della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, si occupa a 360°, della sicurezza cantiere, proponendosi per tutti i tipi di servizi, della categoria; inoltre . gestisce corsi di formazione per lavoratori e per tutte le altra figure coinvolte nell'effettuazione e nel controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art.37 comma12 del D. Lgs. 81/08 modificato dal D. Lgs. 106/09. Sul portale online Sicurezza-lavoro.org sono presenti altre informazioni sulla sicurezza cantiere e sulla relativa formazione, inoltre all’interno del portale vi sono alcune selezioni di link di aziende/enti pubblici o privati, di rilevanza nazionale, che si occupano di sicurezza nei cantieri.
Sicurezza cantiere: Coordinatore per la progettazione
Il coordinatore per la progettazione è il soggetto che all’art. 89 lettera e) del Testo unico è definito come: “soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91”.
- Articolo 91 del D. Lgs. 81/08
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Sicurezza cantiere: Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Il coordinatore per l’esecuzione è il soggetto che all’art. 89 lettera f) del Testo unico è definito come: “soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92”.
- Articolo 92 del D. Lgs. 81/08
1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
Se desiderate avere maggiori informazioni sull'argomento, contattateci.
Commenti
Nessun commento presente.
RISCHI SUL LAVORO
Leggi anche:
-
Campo elettromagnetico
L’evoluzione tecnologica e il relativo aumento di richiesta ...
-
Attrezzature lavoro
Nel 2013 è prevista l’entrata in vigore dell’Accordo ...
-
Registro infortuni
Il registro infortuni ove sia presente deve essere tenuto e compilato ...
-
Stress lavoro
Lo stress lavorativo è uno dei principali problemi di salute legati ...
-
La consulenza sicurezza lavoro
Se avete la necessità di conoscere chi e come può risolvere ...
-
Rischio videoterminali
Nelle attività che si svolgono in azienda se avete lavoratori che ...
-
Dispositivi di protezione individuale
I Dispositivi di Protezione Individuale sono indispensabili quando ...
-
Dispositivi protezione individuale
Si fa ricorso ai DPI (Dispositivi Protezione Individuale) quando, ...
-
Alcol droghe
Un problema importante ma poco conosciuto e considerato in ambito ...
-
La valutazione dei rischi
Se dovete effettuare, per la sicurezza del lavoro, la valutazione dei ...
-
Autocontrollo Haccp
“Il sistema di autocontrollo Haccp”, se siete operatori del ...
-
Verifiche impianti elettrici
Per mantenere un’adeguata sicurezza elettrica all’interno ...
-
Sicurezza in azienda
Un aspetto da non sottovalutare mai in azienda è quello che ...
-
Movimentazione manuale carichi 81
La movimentazione manuale di carichi è una delle attività ...
-
Responsabile sicurezza
Quando accade un infortunio che presenta particolare gravità gli ...
-
La nomina Rspp
La nomina Rspp (acronimo di responsabile del servizio di prevenzione e ...
-
Cartelli sicurezza
I “cartelli sicurezza” sono prodotti che vengono utilizzati ...
-
Preposto sicurezza
Nell’ambito dell’attività lavorativa la figura del preposto ...
-
Percezione rischio
La percezione del rischio da parte dei lavoratori è fattore di ...
-
Emissioni in atmosfera
In questi ultimi anni è scattato in tutto il mondo l'allarme ...


