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PREPOSTO SICUREZZA

Chi è il Preposto alla Sicurezza

Chi è il Preposto alla Sicurezza


Nell’ambito dell’attività lavorativa la figura del preposto è di rilevante importanza per la sicurezza e la salute sul lavoro poiché è la figura più vicina ai lavoratori e ne conosce tutte le criticità, che vigila e controlla il rispetto delle norme da parte del lavoratore nell’attività quotidiana. In questo articolo ci occupiamo, sulla base del D.Lgs. 81/08 integrato dal D.lgs 106/09, delle funzioni del preposto, delle innovazioni apportate per il preposto da detta normativa, della formazione preposti sicurezza e le sanzioni disposte per i preposti.



Preposto sicurezza: La figura
E' quella figura presente e identificabile in ogni settore lavorativo, che ha mansioni di preminenza su altri lavoratori e ne determina le modalità operative; inoltre è di rilevante importanza per la sicurezza e la salute in materia di lavoro poiché è la più vicina ai lavoratori e ne conosce tutte le attività e le relative criticità, vigilando e controllando che vengano rispettate le norme da parte del lavoratore. Possiamo portare ad esempio coloro che hanno attribuzioni del tipo capofficina, caporeparto, caposquadra, capoarea, caposala, capocantiere, capoturno, capoufficio, ecc.. La funzione di preposto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere attribuita facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte in azienda più che a formali qualificazioni giuridiche.

Preposto sicurezza: Link di riferimento
Per un maggiore approfondimento in tema di preposto alla sicurezza potete far riferimento ai siti seguenti: Isfop è l'Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione dell'AIAS (associazione professionale italiana ambiente e sicurezza) che si trova a Milano e si occupa di formazione per la prevenzione, in particolare svolge i seguenti corsi: Rspp/Aspp e aggiornamneto, rischi sui luoghi di lavoro, cantieri (sicurezza e figure professionali), gestione antincendio, gestione ambientale, compiti e responsabilita' datori di lavoro, dirigenti e preposti, addetti all'emergenza e al primo soccorso, antincendio, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Testounicosicurezza81 sito web che si interessa di prevenzione e protezione sul lavoro e propone corsi sulla sicurezza per tutte le figure che vi operano ed in particolare per i preposti; Tutto626 è un sito che si occupa di formazione per la sicurezza del alvoro e presenta una serie di interventi formativi per gli operatori della sicurezza con specifico corso per preposto.

Preposto sicurezza: Novità del D.Lgs. 81/08
Le più importanti novità del nuovo decreto per il preposto sono le seguenti: - individuazione del ruolo che il preposto deve assolvere (articolo 2, comma 1, lettera e); - definizione, distinta rispetto alle altre figure, delle infrazioni e delle relative sanzioni a cui può andare incontro (articolo 56);  - previsione esplicita del preposto "di fatto" (articolo 299); - contenuti minimi della sua formazione (articolo 37, comma 7). Per la prima volta una disposizione di legge (articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 descrive organicamente il ruolo del preposto, definendo il preposto: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Preposto sicurezza: Formazione
Il D.Lgs. 81/2008 Unico Testo Normativo sulla sicurezza del lavoro rafforza il concetto di formazione e informazione sia dei lavoratori sia delle altre figure che operano nella sicurezza, in particolare per i Preposti all'art. 37 punto 7, in cui si specifica che "i Dirigenti e i Preposti ricevono a cura del Datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e salute del lavoro". L'Accordo del 21 dicembre 2011 prevede che la formazione deve essere effettuata mediante la partecipazione a corso preposti, che faccia acquisire le dovute conoscenze e competenze per svolgere al meglio l’attività e che assicurino la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Nei corsi di per i preposti devono essere presenti, oltre oltre a quelli gia' previsti per i lavoratori, anche i seguenti contenuti:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilita';
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e/o sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalita' di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verra' effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova e' finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. L'Accordo prevede inoltre un aggiornamento quinquennale, con durata minima di "6 ore", in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
E' opportuno osservare che detta formazione oltre ad essere adeguata e specifica necessita di aggiornamento in funzione di cambiamenti tecnologici e/o organizzativi, quindi le imprese devono attrezzarsi per ottemperare a tale disposizione. Questa formazione deve essere erogata da docenti di elevata professionalità e competenza tecnica che abbiano spiccate conoscenze sia sulla sicurezza e la salute del lavoro che sulle attrezzature, dispositivi, macchine o mezzi di trasporto utilizzati dai lavoratori. Infine è da sottolineare che la formazione può avvenire sia in ambito aziendale che presso gli organismi paritetici, le scuole edili, le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali oppure e-Learning. Si ritiene che se effettuata in azienda può essere anche un'attività svolta durante il normale orario di lavoro con notevoli risparmi per l'Azienda, ovviamente se effettuata con la dovuta oculatezza e parsimonia.

Preposto sicurezza: Delega
Negli anni passati si riteneva che il preposto non fosse destinatario di delega (con la quale in genere vengono trasferiti alcuni degli obblighi sulla sicurezza da parte del datore di lavoro), ma l'emanazione del D.Lgs. 81/08 sta cambiando l'orientamento giurisprudenziale, ora si ritiene che il preposto sia invece il destinatario di un incarico, come si evince nella definizione dello stesso al punto e) dell'art. 2 dell'Unico Testo Normativo, che il datore di lavoro, una volta individuato il lavoratore per detto incarico (in quanto in possesso delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla funzione che gli vuole assegnare), debba comunque attribuirglielo per iscritto indicando i compiti che gli vengono specificatamente assegnati in considerazione del fatto che al loro assolvimento sono collegati precisi obblighi posti a suo carico nell'art. 19 del decreto penalmente sanzionati.

Preposto sicurezza: Sanzioni
Vediamo quanto dispone il D.Lgs.81/08 all'articolo 56.
Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
1. con "l'arresto fino a due mesi" o con "l'ammenda da 400 a 1.200 euro" per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
 2. con "l'arresto fino a un mese" o con "l'ammenda da 200 a 800 euro" per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Se desiderate avere maggiori informazioni sull'argomento, contattateci.
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