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La nomina Rspp

Come si deve individuare e nominare il RSPP

Come si deve individuare e nominare il RSPP


La nomina Rspp (acronimo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione) deve essere fatta dal datore di lavoro, contemporaneamente all’istituzione del servizio stesso, secondo quanto previsto dal Testo Unico della sicurezza (decreto egislativo n.81 del 2008). In questo articolo sono presenti le modalità per la nomina e i requisiti  del Rspp; inoltre vengono segnalati alcuni link di enti/aziende che si occupano di nomina Rspp e incarico Rspp e che sono tra quelli di maggiore rilevanza in campo nazionale.



Nomina RSPP: Come deve essere individuato e normativa di riferimento
Il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08) all’art.2 definisce in questo modo la figura del Rspp: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Inoltre lo stesso decreto definisce il servizio di prevenzione e protezione: “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
L’individuazione, la scelta e la relativa nomina Rspp va fatta con oculatezza tenendo presente i rischi a cui i dipendenti vanno incontro nella loro attività lavorativa. A tal fine si possono cercare e individuare all’interno dell’azienda le professionalità in grado di assumere l’incarico Rspp; ove queste non fossero presenti il datore di lavoro può fare ricorso a professionisti o società esterne all’azienda. L’effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’attività aziendale e gli altri incarichi del Rspp possono essere svolte:
- direttamente dal datore di lavoro nelle aziende industriali che non superino i trenta dipendenti;
- affidate a un dipendente dell'azienda designato dal datore di lavoro;
- affidate a un professionista o società, esterni all’azienda, che operano nella sicurezza del lavoro.
Nell’ultimo caso, quello in cui il datore di lavoro utilizza persone o servizi esterni,  quest'ultimo non è per questo esonerato dalla responsabilità a lui spettante in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno della sua azienda; e, inoltre, non deve mai sospendere l’attività di vigilanza sulle figure professionali da lui incaricate in tutte le lavorazioni aziendali per gli aspetti, di sicurezza e salute dei lavoratori. Il servizio prevenzione e protezione, compresi il responsabile e gli addetti, deve mantenere  il segreto rispetto ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nello svolgimento dell’attività di valutazione dei rischi aziendali.

Nomina RSPP: Link pertinenti
Diverse società ed enti si occupano delle funzioni che svolge il  responsabile prevenzione e protezione e della nomina Rspp, tra queste ne citiamo alcune che sono tra le più rilevanti a livello nazionale. INAIL - Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul lavoro - che ha sedi in tutto il territorio nazionale e la sede principale a Roma, il suo compito primario è quello di dare informazione, assistenza e consulenza a sostegno della piena attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; si occupa in maniera ampia e approfondita della formazione Rspp, dell’incarico Rspp e  della nomina Rspp. Tutto626 sito nel quale potete trovare tutto il materiale legislativo riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'igiene alimentare che è possibile consultare liberamente; in particolare propone due moduli per l’assunzione dell’incarico  Rspp da parte del datore di lavoro e  per l’affidamento incarico Rspp. All’interno del sito 626-81 Consulenza troverete indicazioni sulla nomina Rspp e sull’incarico Rspp con l’illustrazione dell’attività della società che opera nell'area di Roma e del Centro Italia con: sopralluoghi e analisi aziendale, redazione del documento di valutazione dei rischi, indicazione degli adeguamenti e adempimenti strutturali, redazione delle procedure di emergenza, assistenza nell’applicazione pratica delle procedure di emergenza attraverso il coordinamento e l’organizzazione delle prove simulate di evacuazione. Se avete necessità di una consultazione più approfondita e completa riguardo le norme in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e per avere migliori informazioni sulla nomina RSPP, potete visionare il sito istituzionale del governo italiano Governo.it dove è presente il testo corredato delle successive modifiche del D.Lgs 81/2008; dalla consultazione di questa normativa potete trovare tutto quanto attiene all’incarico Rspp. Il portale online Sicurezza-lavoro.org si occupa della sicurezza lavoro a 360°, e propone numerosi articoli e selezioni di link di aziende su nomina Rspp e incarico Rspp.

Nomina RSPP: L’istituzione del SPP
Il datore di lavoro deve istituire il servizio di prevenzione e protezione, come previsto dall’articolo 31 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08), all'interno dell'azienda con la relativa nomina RSPP, che è obbligatorio effettuare in queste situazioni:
•   aziende industriali di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
•   centrali termoelettriche;
•   impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e successive modificazioni;
•   aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
•   aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
•   industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
•   strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Nomina RSPP: Requisiti indispensabili
Per l'individuazione e la successiva nomina RSPP sono previsti alcuni necessari requisiti  come indicato dal testo unico, che sono quelli di seguito indicati:  
- essere designato dal datore di lavoro, successivamente alla consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
- essere dotato di attitudini e capacità adeguate (avendo espletato la formazione specifica ai sensi del D.L gs.195/03 e dell'Accordo Stato Regioni 26/01/06);
- avere disponibilità di mezzi e tempi adeguati ai compiti assegnati.


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