DPI
DPI: Dispositivi di protezione individuale
Dispositivi di Protezione Individuale: Perchè usarli
Si intende per Dispositivi di Protezione Individuale "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). Il datore di lavoro è il soggetto sul quale ricade l'obbligo di responsabilità nella scelta di un dispositivo di protezione adeguato alle necessità riscontrate nella valutazione dei rischi, individuando le caratteristiche e la rispondenza dei Dispositivi di Protezione Individuale in funzione alla natura dei rischi e adeguando la loro scelta ogni volta che le condizioni di rischio dovessero modificarsi; deve altresì tener conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dai Dispositivi di Protezione Individuale stessi. Tali dispositivi, inoltre, debbono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore poter essere adattati all'utilizzazione secondo le sue necessità. Il datore di lavoro ha l'obbligo di coinvolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la scelta dei DPI; a sua volta il RSPP ha l'obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sui dispositivi di protezione adottati. Così come previsto dal D.Lgs 81/08 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) partecipa alla scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale quale misura di protezione idonea a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori che rappresenta. Il lavoratore è obbligato a utilizzare i DPI esclusivamente per lo scopo previsto, ad averne cura, a non apportarvi modifiche e a segnalare difetti o inconvenienti specifici; per alcune tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale al lavoratore è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento. La normativa stabilisce i requisiti dei DPI, i quali devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili dell'impiego per il quale sono destinati, il lavoratore possa svolgere normalmente la propria attività, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e al più alto livello possibile. I Dispositivi di protezione individuale devono rispondere a norme di "buona tecnica", in particolare il D.Lgs. 81/08 definisce il dispositivo di protezione individuale (DPI) come una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo; inoltre il lavaggio/pulitura dei DPI è a carico del datore di lavoro.
Dispositivi di Protezione Individuale: link di riferimento
I siti di maggior interesse che vi segnaliamo sono i seguenti: Sicurezza senza confini che nella parte sicurezza sul lavoro descrive compiutamente che cosa sono i DPI, la loro scelta, i requisiti e la normativa di riferimento (che risulta aggiornata); l'Università degli studi di Roma La Sapienza tramite L'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione propone uno studio che tratta ampiamente dei DPI parlando dei requisiti, classificazione, categorie, scelta, obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori; la Safetyitalia nella sezione DPI si occupa in maniera completa e puntuale della materia con argomentazioni chiare ed è di semplice navigabilità; il portale Safetal si occupa in particolare della commercializzazione e vendita dei Dispositivi di Protezione Individuale.
Dispositivi di Protezione Individuale: Classificazione
I Dispositivi di Protezione Individuale sono classificati in tre categorie, in funzione del tipo di rischio a cui sono soggetti i lavoratori: - I categoria - rischio lieve - autocertificato dal produttore - II categoria - rischio significativo- come ad esempio occhi, mani, braccia, viso - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato - III categoria - rischio elevato- comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato e controllato alla produzione.
Dispositivi di Protezione Individuale: Tipologie
I Dispositivi di Protezione Individuale principali sono individuabili nelle seguenti tipologie:
♦ Protezione delle vie respiratorie
Per la protezione delle vie respiratorie servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) e a permettere la normale respirazione, sono generalmente maschere a pieno facciale, semimaschere, mascherine antipolvere ed autorespiratori.
♦ Protezione degli occhi
Gli occhi sono soggetti ad alcuni rischi ( schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni) che possono portare in genere a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. Per proteggere questi organi particolarmente delicati si usano DPI del tipo: occhiali, maschere, visiere e schermi. Detti dispositivi possono essere eventualmente abbinati a vari filtri adatti a proteggere i lavoratori dalla saldatura, dai raggi ultravioletti, dai raggi infrarossi e dai raggi solari..
♦ Protezione dell'udito
L'ipoacusia professionale è un danno all'udito di notevole entità perché non rimarginabile, infatti le cellule uditive che vengono danneggiate dal rumore non possono più rigenerarsi. I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore se esso supera gli 85 decibel medi giornalieri; e sono: cuffie antirumore (abbinate ad elmetto, attive, con radio incorporata), tappi auricolari (inserti/filtri, tappi con catenella) e archetti.
♦ Protezione del capo
Il DPI Dispositivo di Protezione Individuale per il capo è l'elmetto che è composto dalle seguenti parti: calotta di protezione, bardatura e fascia antisudore; esso deve rispondere a requisiti di sufficiente resistenza alla perforazione, adeguato grado di assorbimento agli urti e buona aerazione. E' importante che l'elmetto (a volte denominato casco) sia compatibile con l'utilizzo di altri DPI come cuffie o visiere; e che la bardatura sia regolabile in altezza e in larghezza.
♦ Protezione degli arti superiori
I Dispositivi di Protezione Individuale degli arti superiori riguardano in particolare le mani, maggiormente esposte ai rischi, e possono essere di varia natura: guanti (che proteggono dai rischi meccanici,elettrici, elettrostatici, chimici, biologici, da freddo, da calore e dalle vibrazioni), palmari di sicurezza, paramaniche e sopramaniche. I guanti possono essere di diversi materiali quali plastica, gomma, cuoio e materiale dielettrico (isolamento elettrico).
♦ Protezione degli arti inferiori
Proteggere i piedi è rilevante sia per la loro incolumità sia per garantire una buona stabilità del lavoratore. Per la protezione degli arti inferiori sono previsti i seguenti DPI: scarpe, ginocchiere, ghette, suole amovibili, dispositivi amovibili di protezione per il collo del piede. Le calzature previste in lavori a rischio elevato (cantiere edili, cantieri stradali, officine meccaniche, officine metallurgiche, ecc.) devono avere necessariamente i seguenti requisiti: buona stabilità, slaccio facile, puntale resistente agli urti, soletta anti-perforazione, suola antiscivolo, protezione caldo/freddo, calotta di protezione del calcagno, imbottitura salva-malleolo, protezione contro le micosi e protezione contro le cariche elettrostatiche.
♦ Protezione da cadute dall'alto
I Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta rientrano nella categoria più a rischio la III, poiché i rischi di caduta possono causare gravi danni ai lavoratori essi sono soggetti a particolari procedure di certificazione; e sono: imbracatura, cintura con imbracatura e cordino d'aggancio. Questi dispositivi sono obbligatori non solo in presenza di pericolo di caduta dall'alto, ma anche per lavoratori che operano entro pozzi e/o cisterne, in caso di infortunio del lavoratore, questi DPI facilitano una rapida estrazione dello stesso. L'efficacia di un sistema di protezione di caduta dipende in modo determinante dal punto di ancoraggio che deve essere ben saldo e ricade sotto la giurisdizione dell'utilizzatore.
♦ Protezione del corpo e della pelle
I Dispositivi di Protezione Individuale di questo tipo sono numerosi vedi: indumenti di protezione (contro aggressioni meccaniche, chimiche, biologiche, calore, radiazioni, ecc.), dispositivi di protezione di tronco e addome (giubbotti o grembiuli) e dispositivi di protezione della pelle (creme protettive, pomate).
♦ Protezione da investimento
Tutti coloro che operano in cantieri o piazzali sulle strade, sulle ferrovie, negli aeroporti o luoghi di lavoro con scarsa visibilità, debbono obbligatoriamente utilizzare indumenti ad alta visibilità sia di giorno che di notte. L'uso di Dispositivi di Protezione Individuale retroriflettenti rende più visibili tali lavoratori limitando il rischio d'investimento.
Se desiderate avere maggiori informazioni sui dispositivi di protezione individuale, contattateci.
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