Dispositivi di protezione individuale
I dispositivi di protezione individuale e il loro utilizzo
Dispositivi di Protezione Individuale: Che cosa sono e a che servono
La normativa propone questa definizione dei Dispositivi di Protezione Individuale: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81).
Dispositivi di Protezione Individuale: Responsabilità e obblighi
La normativa propone questa definizione dei Dispositivi di Protezione Individuale: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (art. 74, comma 1 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81). Il datore di lavoro è il soggetto sul quale ricade l'obbligo di responsabilità nella scelta di un dispositivo di protezione adeguato alle necessità riscontrate nella valutazione dei rischi, individuando le caratteristiche e la rispondenza dei Dispositivi di Protezione Individuale in funzione alla natura dei rischi e adeguando la loro scelta ogni volta che le condizioni di rischio dovessero modificarsi; deve altresì tener conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dai Dispositivi di Protezione Individuale stessi. Tali dispositivi, inoltre, debbono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore poter essere adattati all'utilizzazione secondo le sue necessità. Il datore di lavoro ha l'obbligo di coinvolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la scelta dei DPI; a sua volta il RSPP ha l'obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sui dispositivi di protezione adottati. Così come previsto dal D.Lgs 81/08 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) partecipa alla scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale quale misura di protezione idonea a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori che rappresenta. Il lavoratore è obbligato a utilizzare i DPI esclusivamente per lo scopo previsto, ad averne cura, a non apportarvi modifiche e a segnalare difetti o inconvenienti specifici; per alcune tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale al lavoratore è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento. La normativa stabilisce i requisiti dei DPI, i quali devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili dell'impiego per il quale sono destinati, il lavoratore possa svolgere normalmente la propria attività, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e al più alto livello possibile. I DPI Dispositivi di protezione individuale devono rispondere a norme di "buona tecnica", in particolare il D.Lgs. 81/08 definisce il dispositivo di protezione individuale (DPI) come una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo; inoltre il lavaggio/pulitura dei DPI è a carico del datore di lavoro.
Dispositivi di Protezione Individuale: Link di riferimento
Vi segnaliamo alcuni siti tra i pù rilevanti che si occupano dei dispositivi di protezione individuale.
L' Ispesl - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - si propone come supporto alle imprese e ai professionisti della sicurezza sul lavoro fornendo informazioni, formazione, consulenza ed assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro fra cui i cantieri; si occupa anche in maniera dettagliata dei dispositivi di protezione individuale per ogni attività produttiva. L'Inail ha di recente assorbito le funzioni dell'Ispesl.
Sicurezza senza confini è una società che opera nel mondo della consulenza e della formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro; per la tutela dei lavoratori dagli infortuni all'interno del sito descrive compiutamente che cosa sono i DPI, la loro scelta, i requisiti e la normativa di riferimento aggiornata alle più recenti disposizioni di legge.
L'Università degli Studi "La Sapienza” propone uno studio del suo Ufficio Speciale di Prevenzione e Protezione nel quale tratta ampiamente dei dispositivi di protezione individuale descrivendo in modo dettagliato requisiti, classificazione, categorie, scelta, obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Dispositivi di Protezione Individuale: Classificazione
La classificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale viene fatta su tre categorie, in funzione del tipo di rischio a cui sono soggetti i lavoratori:
♦ I categoria - rischio lieve - autocertificato dal produttore
♦ II categoria - rischio significativo - come ad esempio occhi, mani, braccia, viso - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato
♦ III categoria - rischio elevato - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato e controllato alla produzione.
Dispositivi di Protezione Individuale: Tipologie
Vediamo quali sono i dispositivi di protezione individuale che sono più diffusi.
♦ Protezione delle vie respiratorie
La protezione delle vie respiratorie viene fatta per proteggere gli operatori da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) permettendo altresì la normale respirazione; si possono individuare in maschere a pieno facciale, semimaschere, mascherine antipolvere ed autorespiratori.
♦ Protezione degli occhi
Gli occhi sono una parte del corpo che è soggetta a diversi rischi (schegge di materiali in lavorazione, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni ottiche) che possono provocare tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. Per proteggere questi organi particolarmente delicati si usano DPI come occhiali, maschere, visiere e schermi. Questi dispositivi si possono abbinare a vari filtri adatti a proteggere i lavoratori dalla saldatura, dai raggi ultravioletti, dai raggi infrarossi e dai raggi solari.
♦ Protezione dell'udito
L’ipoacusia professionale è un danno all'udito di notevole entità e non recuperabile, poichè le cellule uditive che vengono danneggiate dal rumore non possono più rigenerarsi. I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore se esso supera gli 85 decibel medi giornalieri; e sono: cuffie antirumore (abbinate ad elmetto, attive, con radio incorporata), tappi auricolari (inserti/filtri, tappi con catenella) e archetti.
♦ Protezione del capo
L’elmetto è il dispositivo per la protezione della testa ed è composto dalle seguenti parti: calotta di protezione, bardatura e fascia antisudore; deve rispondere a requisiti di sufficiente resistenza alla perforazione, adeguato grado di assorbimento agli urti e buona aerazione. Deve essere tenuto in considerazione che l’elmetto o casco sia compatibile con l'utilizzo di altri DPI come cuffie o visiere; e che la bardatura sia regolabile in altezza e in larghezza.
♦ Protezione degli arti superiori
Gli arti superiori devono essere protetti con particolare riguardo alle mani, che sono la parte più esposta ai rischi, i relativi dispositivi di protezione individuale possono essere di diverse specie: guanti (proteggono dai rischi meccanici,elettrici, elettrostatici, chimici, biologici, da freddo, da calore e dalle vibrazioni), palmari di sicurezza, paramaniche e sopramaniche. I guanti possono essere di svariati materiali quali plastica, gomma, cuoio e materiale dielettrico (isolamento elettrico).
♦ Protezione degli arti inferiori
Proteggere i piedi è molto importante sia per la loro incolumità sia per garantire una buona stabilità dell'operatore durante l'attività lavorativa. Per la protezione degli arti inferiori sono previsti i seguenti DPI: scarpe, ginocchiere, ghette, suole amovibili, dispositivi amovibili di protezione per il collo del piede. Le calzature previste in lavori a rischio elevato (cantiere edili, cantieri stradali, officine meccaniche, officine metallurgiche) devono avere necessariamente i seguenti requisiti: buona stabilità, slaccio facile, puntale resistente agli urti, soletta anti-perforazione, suola antiscivolo, protezione caldo/freddo, calotta di protezione del calcagno, imbottitura salva-malleolo, protezione contro le micosi e protezione contro le cariche elettrostatiche.
♦ Protezione da cadute dall'alto
Nei lavori in quota i dispositivi di protezione individuale anticaduta rientrano nella categoria più a rischio la "III", poiché i rischi di caduta dall'alto possono causare gravi danni ai lavoratori; sono soggetti a particolari procedure di certificazione e si individuano in: imbracatura, cintura con imbracatura e cordino d'aggancio. Questi dispositivi sono obbligatori non solo in presenza di pericolo di caduta dall'alto, ma anche per lavoratori che operano entro pozzi e/o cisterne, in caso di infortunio del lavoratore, questi DPI facilitano una rapida estrazione dello stesso. L'efficacia di un sistema di protezione di caduta dipende in modo determinante dal punto di ancoraggio che deve essere ben saldo e il suo posizionamento e ancoraggio ricade sotto la giurisdizione dell'utilizzatore.
♦ Protezione del corpo e della pelle
I dispositivi di protezione individuale per il corpo e l'epidermide sono di numerose tipologie: indumenti di protezione (contro aggressioni meccaniche, chimiche, biologiche, calore, radiazioni), dispositivi di protezione di tronco e addome (giubbotti o grembiuli) e dispositivi di protezione della pelle (creme protettive, pomate).
♦ Protezione da investimento
Per i soggetti che svolgono la loro attività in cantieri o piazzali sulle strade, sulle ferrovie, negli aeroporti o luoghi di lavoro con scarsa visibilità, c'è l'obbligo di utilizzare indumenti ad alta visibilità sia di giorno che di notte. L'uso di dispositivi di protezione individuale retroriflettenti rende più visibili tali lavoratori limitando il rischio d’investimento o comunque d'incidente.
Se desiderate avere maggiori informazioni sull'argomento, contattateci.
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