ALCOL DROGHE
Alcol, droghe e sicurezza sul lavoro
Alcol droghe: Notizie generali - In Italia negli ultimi anni si assiste ad una crescita continua del consumo di alcol e droghe e, soprattutto, un abbassamento della soglia di età per il consumo di queste sostanze; inoltre, assistiamo, negli ultimi tempi, ad un nuovo fenomeno rappresentato dalla poliassunzione e cioè l'uso combinato di più sostanze. Accanto all'assunzione di droghe interviene, altresì, una tendenza al consumo smodato di alcol; questi comportamenti sono spesso dettati da diversi fattori: ricerca della trasgressione, sfida alle regole della società, noncuranza delle stesse, irresponsabilità dilagante, continua ricerca della trasgressione, emulazione di comportamenti fuori dalle regole.
Alcol droghe: Link di riferimento - I siti di maggior interesse che vi segnaliamo sono i seguenti: Istituto Superiore di Sanità ha costituito l'Osservatorio Fumo, Alcol e Droghe che si occupa di tali argomenti in maniera approfondita fornendo informazioni e formazione su tbagismo, alcolismo, tossico dipenze e doping, e per ognuno di questi temi propone una sezione dedicata; Earmi si occupa in particolare di assunzione di alcol per coloro che guidano mezzi di trasporto, inoltre definisce puntualmente i limiti di alcol per tale attività, comprensiva degli effetti e delle conseguenze, ed i tempi di smaltimento dell'alcol da parte del corpo umano; Staibene presenta un alcol test dal quale si può facilmente calcolare la quantità massima di assunzione di alcol giornaliera; su Etilometro on line con un semplice test si può effettuare una stima on line del proprio tasso di alcol assunto e dei conseguenti effetti sulla guida. Speriamo che i risultati negativi dell'assunzione di alcol sul lavoro siano sempre di più evidenti agli occhi dei lavoratori.
Alcol droghe: Alcol - L'Organizzazione Internazionale per il Lavoro (Agenzia delle Nazioni Unite) afferma che il 10-12% di tutti i lavoratori con età maggiore di 16 anni ha problemi legati all'abuso o alla dipendenza da alcol. L'alcol può esporre a forti rischi di incidenti o infortuni anche per una sola ed occasionale assunzione in molti casi viene valutato, a torto, come innocuo per la salute e per la propria attività lavorativa. L'alcol è una sostanza tossica e potenzialmente cancerogena ed ha effetti dannosi a carico del fegato, dell'apparato digerente e del sistema nervoso centrale; è assorbito al 20% dallo stomaco ed all'80% dall'intestino tenue, passa nel sangue e successivamente nel fegato dove viene distrutto oltre il 90%. Ma fino a che il fegato non lo ha metabolizzato continua a circolare e a diffondersi nei vari organi; la parte non smaltita dal fegato viene eliminata attraverso le urine, le feci, il respiro, le lacrime, il sudore e la traspirazione. Il fegato riesce ad eliminare circa un bicchiere di bevanda alcolica in un ora.
Alcol droghe: Effetti dell'alcol - L'assunzione di alcol può determinare un aumento della pressione arteriosa, difficoltà di concentrazione, vuoti di memoria, ridotte capacità di apprendimento e lavorative, alterazioni dell'apparato digerente e del fegato. Prima di mettersi alla guida è necessario attendere almeno un'ora per ogni bicchiere di bevanda alcolica assunta. Il limite legale di alcolemia durante la guida non deve superare 0,5 grammi per litro, che per le donne equivale a due bicchieri di vino (24 grammi) e per gli uomini a tre bicchieri di vino (36 grammi). La polizia ha in dotazione etilometri che misurano il tasso alcolico ed al superamento del limite scatta automaticamente la sospensione della patente ed una sanzione amministrativa minima di 258€, inoltre vengono tolti 10 punti dalla patente.
Alcol droghe: Sostanze psicotrope e stupefacenti - Sono considerati stupefacenti le sostanze, vegetali o sintetiche che agendo sul sistema nervoso centrale provocano stati di dipendenza, fisica e/o psichica ed effetti di tolleranza. Diverse sostanze, che hanno effetti stupefacenti in senso farmacologico, non sono tali dal punto di vista legale. Infatti il nostro ordinamento giuridico considera le sostanze stupefacenti e psicotrope (che alleviano le sofferenze mentali), soltanto le sostanze inserite nelle tabelle ministeriali. Tutte le altre, naturali o sintetiche, anche se attive e dannose, sono soltanto qualificabili come sostanze di abuso ed il loro utilizzo non è legalmente censurato o interdetto. Le sostanze stupefacenti sono classificate in: "Droghe Naturali" - cannabis (marijuana, has hish, olio di hashish), cocaina e morfina; "Droghe Semisintetiche" - soprattutto eroina; "Droghe Sintetiche" - ecstasy, anfetamine ed altre. La combinazione tra più droghe o tra queste e l'alcol provoca effetti sull'uomo molto più intensi. Quasi tutte le droghe, se assunte per lunghi periodi, provocano dipendenza e cioè aumento delle quantità di droga consumate e possibilità di andare in overdose, tale situazione può portare al decesso dell'assuntore.
Alcol droghe: Riferimenti normativi - L'art.41del D.Lgs. 81/08 prescrive che, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento giuridico, le visite preventive, periodiche e per cambio mansioni svolte dal Medico Competente, siano finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
♦ Alcol dipendenza - Intesa Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006, ai sensi dell'art. 15della legge 30/03/2001, n.125. La Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati.
♦ Sostanze psicotrope e stupefacenti - Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali Provvedimento 30/10/2007- Intesa, ai sensi dell'art. 8,comma 6, della legge 05/06/2003, n.131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Provvedimento del 18 settembre 2008. Accordo ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'intesa in materia di accertamento di assenza di tossico dipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30/10/2007, sul documento recante "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi". La stessa intesa ha inserito fra il personale soggetto a controlli su alcol droghe "gli addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E". L'iter procedurale di accertamento si compone di due macrofasi in relazione alla necessità di istituire un primo livello di accertamenti da parte del medico competente ed un secondo livello di approfondimento diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti.
Alcol droghe: Categorie di lavoratori coinvolte - I lavoratori che svolgono le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, elencate nell'Intesa Stato - Regioni del 30 Ottobre 2007, vanno sottoposti ad accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Essi sono quelli del settore trasporti ferrovie, aerei, tram/autobus/metropolitane e navi; altri lavoratori interessati dagli accertamenti sono coloro che si occupano di gas tossici, fabbricazione fuochi d'artificio e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, produzione confezionamento detenzione trasporto e vendita di esplosivi; oltre a particolari attività nel mondo produttivo (lavori in quota, conduzione muletti e altro).
Alcol droghe: Modalità di attivazione degli accertamenti - Gli accertamenti si attivano nei seguenti casi: pre-affidamento della mansione; accertamento periodico (qualora non diversamente normate, devono essere effettuate di regola con frequenza annuale); accertamento per ragionevole dubbio; accertamento dopo un incidente; accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo); accertamento al rientro al lavoro nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto ad un precedente esito positivo. Il Datore di lavoro comunica per iscritto al Medico competente l'elenco nominativo dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La comunicazione deve essere fatta alla prima attivazione delle procedure e successivamente periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento a nuovi assunti od a soggetti che hanno cessato le mansioni a rischio, e comunque con frequenza minima annuale. Le procedure di primo livello prevedono che il Medico competente entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco stabilisca in accordo con il Datore di lavoro il programma di accesso dei lavoratori agli accertamenti, definendo date e luogo di esecuzione degli stessi e lo trasmetta formalmente al Datore di lavoro che è tenuto a comunicare al lavoratore data e luogo dell'accertamento con un preavviso di non più di un giorno rispetto alla data stabilita. Il lavoratore che non si presenti agli accertamenti "alcol droghe" e non produca documentata e valida giustificazione sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni. In caso di giustificati e validi motivi il lavoratore sarà riconvocato entro 10 giorni dalla data di cessazione degli stessi motivi ed i successivi accertamenti di primo livello dovranno prevedere almeno 3 controlli tossicologici a sorpresa nei 30 giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base a situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal Medico competente. L'accertamento comprende la visita medica orientata all'identificazione di segni e sintomi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ed un test tossicologico-analitico di primo livello. In caso di negatività il Medico competente conclude l'accertamento con giudizio certificato "d'idoneità allo svolgimento della mansione", comunicandolo per iscritto al lavoratore e al Datore di lavoro. In caso di positività il lavoratore viene giudicato "temporaneamente non idoneo alla mansione" e ne viene data formale comunicazione al lavoratore e al Datore di lavoro che provvederà a "sospendere temporaneamente in via cautelativa il lavoratore" dallo svolgimento della mansione a rischio. Il lavoratore, cui viene comunicata la possibilità di una revisione del risultato (che dovrà essere richiesta "entro i 10 giorni" dalla comunicazione dell'esito), viene inviato alle strutture sanitarie competenti (ASL/SERT) per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello. Se gli accertamenti di secondo livello dimostrano la presenza di tossicodipendenza dovrà essere garantita al lavoratore la possibilità di accedere ad un percorso di riabilitazione e/o un'idonea terapia con la conservazione del posto di lavoro. La presenza di uno stato di tossicodipendenza andrà comunicata per iscritto al Medico competente.
Se desiderate avere maggiori informazioni su alcol, droghe e rischi sul lavoro, contattateci.
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