Con il D.Lgs. n. 62/2006 il
Governo ha dato attuazione alla Legge delega n. 243/2004 in materia di
totalizzazione. L'istituto della totalizzazione, in Italia, affonda le
radici nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 61 del 1999 che ha
dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 1 e 2 della Legge
n. 45/90, "nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato
che non abbia maturato il diritto a un trattamento pensionistico in
alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in alternativa
alla ricongiunzione" onerosa un meccanismo di cumulo "gratuito" dei
periodi di iscrizione e contribuzione presso le varie gestioni. La
sentenza n. 61 ha trovato una pronta risposta da parte del Legislatore
che, con l'art. 71 della L. n. 388/2000 ha definitivamente riconosciuto
l'istituto della totalizzazione rinviando ad un regolamento ministeriale
(il successivo D.M. n. 57 del 7.2.2003) per la definizione delle
modalità operative della totalizzazione. La L. n. 388/2000 prevedeva che
la totalizzazione fosse esercitabile esclusivamente per l’accesso alla
pensione di vecchiaia ed inabilità (per l’esclusione che la
totalizzazione potesse essere utilizzata anche ai fini dell’accesso alla
pensione d’anzianità, si veda Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16645/2003 del 5
novembre 2003) ed a condizione che l’assicurato non potesse conseguire
alcun trattamento in nessuna delle gestioni in cui avesse versato la
contribuzione. La L. n. 388/2000 prevedeva che il calcolo della quota
pensionistica a carico di ciascuna gestione fosse effettuato sulla base
dei: “criteri stabiliti dal proprio ordinamento”. Il D.M. n. 57 del
7.2.2003 che, in aderenza alle indicazioni del Legislatore, ha
successivamente disciplinato le modalità d'esercizio del diritto di
totalizzazione è stato fatto oggetto di impugnazione giudiziale innanzi
al T.A.R. del Lazio, rimanendo, però, sostanzialmente immutato, anche a
seguito della sentenza n. 9461/2004, nonostante le numerose censure
mosse allo stesso. In sostanza, il Legislatore aveva dato seguito alle
indicazioni della Corte Costituzionale, consentendo a tutti coloro che
non potessero accedere ad alcun trattamento pensionistico a fronte di un
percorso previdenziale frammentato di cumulare gratuitamente i periodi
contributivi per il conseguimento di una pensione unica. Si trattava di
un minimo di tutela che il Legislatore avrebbe potuto ampliare ma non
ridurre. Ed il Legislatore delegante, con la L. n. 243/2004 aveva, per
l’appunto, manifestato la volontà (assolutamente chiara) di estendere
l’ambito d’applicazione della totalizzazione. Fermo restando, infatti,
che la totalizzazione avrebbe pur sempre (per non violare il principio
cardine espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 61/1999)
dovuto consentire il cumulo gratuito a favore di tutti coloro che non
potessero conseguire alcun trattamento in nessuna delle gestioni in cui
avessero versato la contribuzione, la L. n. 243/2004 prevedeva di:
“rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi
estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i
requisiti minimi per il diritto a pensione in uno dei fondi presso cui
siano accreditati i contributi”. In sede di specificazione
dell’obiettivo di estensione di cui sopra il Legislatore delegante
precisava la propria volontà di: “ridefinire la disciplina in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare
progressivamente la possibilità di sommare i periodi assicurativi
previsti dalla legislazione vigente (si ritiene che il riferimento fosse
anche alla L. n. 388/2000), con l’obiettivo di consentire l’accesso alla
totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia
complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità
contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica e che abbia versato
presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati alla
domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente
presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al
pagamento del trattamento pensionistico secondo le proprie regole di
calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato,
ancorchè deceduto prima del compimento dell’età pensionabile”. L’intento
del Legislatore delegante era chiaro; un vincolo, presente nell’art. 71
della L. n. 388/2000, costituzionalmente legittimo ma altamente
restrittivo dell’operatività della totalizzazione, era che potessero
avvantaggiarsene solo coloro che, in difetto, non avrebbero maturato
alcun diritto a pensione presso alcuna gestione; quel vincolo andava
rimosso consentendo l’accesso alla totalizzazione ogni qual volta il
richiedente avesse compiuto i 65 anni (pensione di vecchiaia) o avesse
complessivamente maturato 40 anni di anzianità contributiva (pensione
d’anzianità), indipendentemente dall’età anagrafica, a condizione, però,
che avesse (si ritiene solo in quest’ultimo caso) versato presso ogni
cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi.
Nel quadro dei principi costituzionali richiamati e dei principi
enunciati dal Legislatore delegante è intervenuto il decreto legislativo
n. 62/2006 in materia di: “totalizzazione dei periodi assicurativi”. In
sede di commento del summenzionato decreto legislativo, deve premettersi
che il criterio per valutare la legittimità costituzionale della
legislazione primaria delegata è l’osservanza dei limiti prefissati
all’esercizio del potere delegato da parte del Legislatore delegante. La
ratio è quella che le Camere costituzionalmente preposte all’esercizio
del potere legislativo possono, ai sensi dell’art. 77 Cost., delegarne
l’esercizio al Governo solo con riferimento ad oggetti definiti, per un
tempo limitato e determinando principi e criteri direttivi (cfr. F.
Crisafulli, Lezioni di Diritto Costituzionale ed. Cedam pagg. 89 e ss.)
Nella specie, si ritiene che lo schema di decreto delegato abbia
completamente disatteso le indicazioni del legislatore delegante
eccedendo, per un verso, l’ambito della delega e violando, per l’altro,
i criteri direttivi fissati nella L. n. 243/2004. Dalla lettura
dell’art. 1, infatti, emerge che la totalizzazione sia accessibile anche
a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione (e che ancora
non ne siano titolari, discriminazione che sembra, di per sé, violare il
principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Cost.) ma solo a
condizione che abbiano compiuto 65 anni di età ed abbiano accumulato
un’anzianità contributiva complessivamente non inferiore a 20 anni
ovvero abbiano un’anzianità contributiva complessivamente non inferiore
a 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica. Il cumulo è ammesso,
inoltre, solo per periodi contributivi non inferiori a 6 anni. La norma,
all’evidenza, introduce, eccedendo la delega, una serie di limiti
all’esercizio del diritto di totalizzare periodi contributivi maturati
presso diverse gestioni. Innanzi tutto pone, quale requisito per
l’accesso alla totalizzazione, la maturazione di un’anzianità
contributiva minima di 20 anni, violando, con ciò, il principio base
fissato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 61/1999 secondo cui,
a prescindere dalla maturazione di un’anzianità contributiva minima, la
totalizzazione avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti: “in favore
dell'assicurato che non abbia maturato il diritto a un trattamento
pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato
iscritto”. In secondo luogo fissa, come condizione per il cumulo dei
periodi contributivi, (ed a tal fine non si comprende se solo per
l’integrazione dell’obbligo di pagare la rispettiva quota o anche per la
maturazione dell’anzianità complessiva necessaria ai sensi del comma 2
per accedere alla totalizzazione) che ciascun periodo sia pari ad almeno
sei anni. Tale norma (che inspiegabilmente aumenta di un anno il
requisito minimo fissato nella L. n. 243/2004) viene generalizzata e
riferita anche al cumulo ai fini della misura (e fors’anche
dell’accesso) alla pensione di vecchiaia mentre, anche per adottare
un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 243/2004, il
Legislatore delegato aveva imposto quel requisito contributivo minimo
solo ai fini dell’accesso alla pensione d’anzianità totalizzata (40 anni
di contributi a prescindere dall’età). Ulteriore palmare violazione
della Legge delega in materia previdenziale è la modalità di
liquidazione del trattamento di pensione. L’art. 4, infatti, fissa la
modalità contributiva di cui alla L. n. 335/95 per la determinazione
della misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici
e per gli enti di cui al D.Lgs. n. 103/96 e una modalità contributiva ad
hoc per gli enti di cui al D.Lgs. n. 509/94; la L. n. 243/2004
prevedeva, al riguardo, che ogni ente presso cui fossero stati versati i
contributi sarebbe stato tenuto pro quota al pagamento del trattamento
pensionistico secondo le proprie regole di calcolo.
Se desiderate ulteriori informazioni, contattateci.