MADE IN ITALY; TUTELARSI NEGLI STATES
Attenzione al prodotto difettoso esportato negli Stati Uniti
Per l'imprenditore italiano che esporta negli Stati Uniti è ancora un
incubo. Che cosa? Essere coinvolto in una causa civile per la
responsabilità da prodotto difettoso. Esiste tuttavia un modo per
evitarlo adottando dei semplici accorgimenti. Ecco quali sono...
Ciononostante, diversi ordini di fattori continuano a frenare e, talvolta, a scoraggiare una politica commerciale attiva nei confronti di questo enorme mercato.
Accanto alle problematiche di ordine doganale e fiscale, infatti, il rischio di essere coinvolti negli Stati Uniti in una causa civile per responsabilità da prodotto difettoso rappresenta uno dei maggiori timori per chi esporta.
Perché? Le ragioni, legate essenzialmente al diverso funzionamento del sistema statunitense della giustizia civile, sono sostanzialmente tre:
1) La possibilità di essere condannati dalle giurie americane a risarcimenti di vaste proporzioni, volti non solo a reintegrare la vittima dei danni effettivamente subiti a causa del cattivo funzionamento o della pericolosità del prodotto immesso sul mercato, ma anche e soprattutto diretti a punire il responsabile e a prevenire il ripetersi di simili comportamenti in futuro (“danni punitivi”);
2) Il rischio concreto, in caso di successo in giudizio, di dover devolvere agli avvocati una rilevante percentuale del valore della condanna. Nel sistema statunitense, infatti, il meccanismo dei “contingent fees” (patto di quota lite), vietato in Italia, addossa all’avvocato il rischio e le spese del processo, ma in caso di successo, proprio in virtù di tale accordo, gli attribuisce una quota del ricavato complessivo e in particolare, il 25% se la controversia troverà una soluzione stragiudiziale, un terzo nel caso che la vertenza venga decisa dal giudice in primo grado e la metà nell’ipotesi che la sentenza favorevole venga conseguita in appello; ed, infine,
3) Il pericolo di dover mettere a disposizione della controparte, nel corso della fase istruttoria del processo (“discovery”), tutti i documenti legati in qualche modo all’oggetto della controversia; questa facoltà consente, ad esempio, alla parte danneggiata di avere accesso ai documenti interni del fabbricante, progettista, importatore o distributore del prodotto in questione, con tutte le conseguenze che ne possono derivare.
In realtà, esistono una serie di accorgimenti, suggeriti dall’esperienza, la cui applicazione consente di prevenire o, comunque, contenere eventuali effetti e conseguenze indesiderate.
Il principio “prevenire è meglio che curare”, non potrebbe essere più indicato in un settore come quello della responsabilità da prodotto, dove è estremamente importante sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla legge e ridurre il più possibile le spese legali, nonché gli ulteriori inconvenienti legati ad una causa negli Stati Uniti.
L’attenzione e il rigore con cui tradizionalmente le autorità statunitensi si attivano a tutela del consumatore che abbia subito danni a causa del cattivo funzionamento o della pericolosità di un prodotto da lui acquistato, consigliano, pertanto, all’operatore straniero orientato verso quel mercato di acquisire una certa familiarità con le norme che ivi disciplinano la materia.
In particolare, occorre tener ben presente come negli Stati Uniti non esista una disciplina uniforme della materia, ma siano, invece, i singoli Stati, con proprie leggi interne, a regolarne il contenuto.
Questo significa che per affrontare in maniera appropriata il mercato americano, è necessario verificare in anticipo le legislazioni dei diversi Stati nei quali i prodotti verranno commercializzati, onde valutare con attenzione, insieme ad un legale, quelle soluzioni che consentano all’esportatore la massima tutela possibile.
E' importante, infatti, sottoporre alla lettura critica di un legale gli eventuali contratti di compravendita, per verificare se tutelino adeguatamente gli interessi del produttore, con particolare attenzione alle clausole di garanzie implicite (implied warranties), risarcimento del danno indiretto (consequential damages), azioni di responsabilità per breach of contract e breach of express warranties, e clausole con limitazione di responsabilità; queste ultime dovrebbero essere concepite in modo tale da ripartire equamente il rischio d'impresa con il distributore locale e gli altri soggetti partecipanti alla catena distributiva".
Esistono, tuttavia, una serie di principi cardine in tema di products liability, ricavati dalla giurisprudenza delle principali corti americane e come tali riconosciuti universalmente da tutti gli Stati della Confederazione e successivamente elaborati da professori universitari ed avvocati del settore.
Chiunque, venditore o produttore, metta in commercio negli Stati Uniti un prodotto difettoso è ritenuto responsabile dei danni provocati dal prodotto (Codling v. Paglia, 32 NY2d 330,342).
Quando un prodotto può definirsi difettoso? Quando:
a) contiene un difetto di progettazione; oppure
b) presenta un difetto di fabbricazione; o ancora
c) le istruzioni o le avvertenze che accompagnano il prodotto non sono sufficientemente chiare e comprensibili a chi è chiamato ad utilizzarlo (Robinson v. Prentice, 49 NY2d 471,478).
Il produttore ha l’obbligo di informare coloro ai quali il prodotto è destinato anche di eventuali pericoli occulti che possano derivare da un uso ragionevole del prodotto e del quale uso il produttore era o avrebbe dovuto essere a conoscenza (Rastelli v. Tire & Rubber Co., 79 NY2d 289,297).
Il produttore ha, altresì, l’obbligo di informare in merito agli eventuali pericoli derivanti da un uso inappropriato del prodotto, qualora si tratti di un uso che possa essere ragionevolmente previsto dal produttore (Lugo v. LJN Toys, Ltd., 75 NY2d 850).
Il produttore non è, invece, responsabile dei danni causati da un prodotto che è stato sostanzialmente modificato da un terzo dopo la vendita e che lo ha reso difettoso o poco sicuro (Robinson v. Reed Prentice, 49 NY2d 471).
Tuttavia, il produttore risponde dei danni causati da prodotti usati senza l’apposito sistema di sicurezza qualora questi siano stati progettati per essere utilizzati proprio con il relativo congegno di protezione (Lopez v. Precision Papers, Inc., 67 NY2d 871,873).
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