SUGGERIMENTI SULLA TOTALIZZAZIONE
Un percorso giudiziale per una totalizzazione equa
Il d.lg. n. 62/2006 in materia di totalizzazione prevede una serie di strettoie che rendono la totalizzazione poco accessibile e poco appetibile. I vizi d'eccesso di delega, contenuti nel decreto delegato consentono di tentare una via giudiziale per ottenere una totalizzazione giusta...
Con il D.Lgs. n. 62/2006 il Governo ha dato attuazione alla Legge delega n. 243/2004 in materia di totalizzazione, ridisegnandone integralmente la disciplina ed abrogando la previgente normativa ed in particolare l’art. 71 della L. n. 388/2000 ed il successivo decreto ministeriale attuativo n. 57 del 7 febbraio 2003. Il menzionato art. 71 aveva introdotto l'istituto della totalizzazione, rispondendo alla sollecitazione della Corte Costituzionale n. 61 del 1999 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 1 e 2 della Legge n. 45/90, "nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto a un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione" onerosa un meccanismo di cumulo "gratuito" dei periodi di iscrizione e contribuzione presso le varie gestioni. La L. n. 388/2000 prevedeva che la totalizzazione fosse esercitabile esclusivamente per l’accesso alla pensione di vecchiaia ed inabilità ed a condizione che l’assicurato non potesse conseguire alcun trattamento in nessuna delle gestioni in cui avesse versato la contribuzione, con il calcolo della quota pensionistica a carico di ciascuna gestione da effettuarsi sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ordinamento. Il complesso normativo rappresentato dalla L. n. 388/2000 e dal D.M. n. 57/2003 aveva apprestato, insomma, un minimo di tutela che il Legislatore avrebbe potuto ampliare ma non ridurre. Ed il Legislatore delegante, con la L. n. 243/2004 aveva, per l’appunto, manifestato la chiara volontà di estendere l’ambito d’applicazione della totalizzazione. Fermo restando, infatti, che la totalizzazione avrebbe consentito il cumulo gratuito a favore di tutti coloro che non potessero conseguire alcun trattamento in nessuna delle gestioni in cui avessero versato la contribuzione, la L. n. 243/2004 prevedeva di: “rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in uno dei fondi presso cui siano accreditati i contributi” e, conseguentemente, di: “ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente la possibilità di sommare i periodi assicurativi previsti dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati alla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorchè deceduto prima del compimento dell’età pensionabile”. I punti cardine della delega erano: 1) consentire la totalizzazione anche a coloro che avessero maturato i requisiti pensionistici in uno o più fondi autonomamente considerati; 2) consentire la totalizzazione al compimento del 65° anno d’età anagrafica o dopo la maturazione complessiva di 40 anni d’anzianità contributiva a condizione, però, in quest’ultimo caso, che i segmenti contributivi maturati presso le varie gestioni fossero di almeno cinque anni; 3) calcolare le quote secondo le regole di calcolo vigenti presso ciascun ente; 4) consentire la totalizzazione anche ai superstiti ed anche se il deceduto non avesse ancora maturato l’età pensionabile. Le direttive del legislatore delegante non sono state rispettate e, sotto tale profilo, il decreto legislativo n. 62/2006 in materia di: “totalizzazione dei periodi assicurativi” si espone a evidenti sospetti d’illegittimità costituzionale per aver disatteso le indicazioni del legislatore delegante eccedendo, per un verso, l’ambito della delega e violando, per l’altro, i criteri direttivi fissati nella L. n. 243/2004. A mente dell’art. 1 del D.Lgs. n. 62/2006, infatti, la totalizzazione risulta accessibile anche a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione (e che ancora non ne siano titolari, discriminazione che sembra, di per sé, violare il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Cost.) ma solo a condizione che abbiano compiuto 65 anni di età ed abbiano accumulato un’anzianità contributiva complessivamente non inferiore a 20 anni ovvero abbiano un’anzianità contributiva complessivamente non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica. Il cumulo è ammesso, sia per la totalizzazione con 65 anni d’età anagrafica, sia per quella con 40 anni d’anzianità contributiva, solo per periodi contributivi non inferiori a 6 anni. Le regole per il calcolo delle quote non saranno quelle del Fondo presso il quale siano stati versati contributi (o, almeno, non lo saranno necessariamente) in quanto l’art. 4, infatti, fissa la modalità contributiva di cui alla L. n. 335/95 per la determinazione della misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici e per gli enti di cui al D.Lgs. n. 103/96 e una modalità contributiva ad hoc per gli enti di cui al D.Lgs. n. 509/94. Come si vede, il Legislatore delegato, con il D.Lgs. n. 62/2006 ha introdotto una serie di strettoie che renderanno la totalizzazione poco accessibile sotto il profilo dei requisiti e poco appetibile sotto il profilo delle prestazioni. E, tuttavia, è possibile tracciare una via giudiziale per rendere, partendo dal decreto legislativo esistente, la totalizzazione equa ed in linea con le indicazioni del Legislatore delegante. In tale prospettiva, l’obiettivo deve essere quello di poter sempre totalizzare i periodi contributivi, al compimento del 65° anno d’età e di ottenere il calcolo delle quote con i sistemi di calcolo vigenti nei singoli ordinamenti presso i quali siano stati versati contributi. Per quanto riguarda il vincolo della durata minima di sei anni dei segmenti contributivi maturati presso le varie gestioni pensionistiche ai fini della totalizzazione, lo stesso deve essere ricondotto ai cinque anni previsti dalla Legge delega e deve esplicare efficacia soltanto con riferimento alla totalizzazione con 40 anni d’anzianità contributiva e non con riferimento alla totalizzazione con 65 anni d’età. Chiunque intenda totalizzare i periodi contributivi alle condizioni sinteticamente da ultimo descritte (65 anni d’età o 40 anni d’anzianità contributiva con segmenti contributivi minimi di 5 anni e regole di calcolo vigenti nelle singole gestioni), dovrà presentare una specifica istanza all’ente previdenziale di ultima iscrizione (cfr. art. 3 del D.Lgs. n. 62/2006). L’istanza dovrà essere presentata con la specifica indicazione delle modalità con le quali si intende conseguire la totalizzazione, facendo esplicita menzione della L. n. 243/2004 (ad esempio specificando che si intende conseguire la totalizzazione con il calcolo delle quote effettuato sulla base delle regole vigenti nelle singole gestioni. L’istanza sarà certamente rigettata sulla scorta del D.Lgs. n. 62/2006. sarà, quindi, possibile ricorrere giudizialmente sollevando la questione dell’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 62/2006 in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione auspicando, peraltro, che la Corte Costituzionale provveda direttamente, con una sentenza c.d. additiva, ad adeguare il D.Lgs. n. 62/2006 ai puntuali criteri direttivi fissati dal Legislatore delegante.
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