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RESTITUZIONE CONTRIBUTI

Illegittimi i regolamenti sulla restituzione dei contributi?

Illegittimi i regolamenti
 sulla restituzione dei contributi?


Cassa Forense, Inarcassa e Cassa Geometri hanno eliminato, con regolamenti, il diritto di chiedere il rimborso dei contributi in caso di cancellazione dall’ente senza diritto a pensione. E’ legittimo tale regolamento? Può essere una facoltà prevista dalla legge eliminata con un regolamento? Può essere ancora richiesta la restituzione dei contributi in caso di cancellazione dalle Casse senza diritto a pensione?



Le Casse prevedevano, in caso di cancellazione dall’ente senza diritto a pensione, la possibilità di ottenere la restituzione di tutti i contributi soggettivi versati.
Tale diritto era esteso anche agli eredi del professionista deceduto, senza diritto alla pensione indiretta né quella di reversibilità
Nella Cassa Forense, l’art. 20 della L. n. 576/1980 non prevedeva alcun vincolo concernente l’età anagrafica, essendo unicamente richiesto che il richiedente non avesse maturato i requisiti per il diritto a pensione, al momento della cancellazione, nella Cassa Geometri e in Inarcassa era, invece, previsto, per poter esercitare il diritto, il compimento del 65° anno d’età.
La contribuzione soggettiva oggetto di restituzione era integralmente quella prevista dall’art. 10 della L. n. 576/1980 e, pertanto, sia quella pagata, nella misura percentuale del 10% sul primo scaglione di reddito, sia quella pagata, nella misura percentuale del 3%, sul secondo scaglione.
La Cassazione, con sentenza n. 5098/2003, ha confermato l’obbligo, per la Cassa Forense, di restituire tutta la contribuzione soggettiva versata e, in particolare, quella pagata nella misura percentuale del 3%, confutando, in particolare, sia l’argomento secondo cui la contribuzione pagata, nella misura del 3%, per la quota reddituale inutilizzata a fini pensionistici, rappresenterebbe una contribuzione di solidarietà (in tale guisa era stata qualificata, invece, da Cass. Civ. Sez. Lav. n. 10458/1998), sia il conseguente argomento per il quale la stessa non avrebbe dovuto e potuto essere oggetto di un diritto restitutorio.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, ha ritenuto arbitrario distinguere tra contribuzione pagata nella misura percentuale del 10 e del 3 per cento, ritenendo che tutta la contribuzione concorra a consentire l’erogazione dei trattamenti di previdenza e d’assistenza erogati dalla Cassa e che, pertanto, alla luce della lettura dell’art. 20 della L. n. 576/80, tutti i contributi soggettivi versati debbano essere restituiti.
Insomma, l’unica interpretazione consentita della norma, secondo la Cassazione è che l’intera contribuzione soggettiva di cui all’art. 10 della L. n. 576/1980 debba essere restituita su domanda al momento della cancellazione dalla Cassa senza diritto a pensione non potendo, al riguardo, neppure prospettarsi una questione di legittimità costituzionale della norma per una presunta violazione del precetto di cui all’art. 38 Cost., restando demandato al Legislatore stabilire i modi della partecipazione alla solidarietà di categoria da parte della collettività assicurata.
La Cassazione, peraltro, era già intervenuta per precisare il tipo di contribuzione oggetto di rimborso, chiarendo che non sono oggetto di restituzione sanzioni e accessori dovuti per inadempienze connesse all’obbligazione contributiva, gli aggi pagati in relazione a somme richieste a mezzo ruolo e la contribuzione integrativa anche laddove non versata dal cliente (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 10190/2002 e 10458/98).
Su questo tessuto normativo e di giurisprudenza sono intervenute Cassa Forense, Inarcassa e Cassa Geometri che, nell’apparente esercizio dei poteri normativi di cui al D.Lgs. n. 509/94 e di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, hanno in sostanza eliminato integralmente, per via regolamentare, il diritto al rimborso dei contributi soggettivi riconosciuto, in ciascuna delle menzionate Casse, dalla previgente disciplina di legge.
Invece della restituzione dei contributi, le menzionate Casse hanno previsto che i professionisti che si cancellano dalle Casse senza aver maturato il diritto a pensione possano, al compimento del 65° anno di età, ed in caso di versamento di almeno 5 anni di contributi (10 per la Cassa Geometri), conseguire una pensione calcolata con il sistema contributivo sulla base della sola contribuzione versata nella misura percentuale del 10% (con esclusione della contribuzione versata nella misura percentuale del 3%).
Ciò comporta che tutti i contributi versati sulla seconda fascia di reddito nella misura percentuale del 3% e tutti i contributi versati su prima e seconda fascia in caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni non saranno più restituiti dalle suinidicate Casse né utilizzati a fini pensionistici in caso di cancellazione senza diritto alla pensione reddituale.
L’eventuale pensione contributiva, infatti, come detto, viene calcolata solo con riguardo ai contributi versati sulla prima fascia di reddito e, comunque, a condizione di poter vantare un’anzianità contributiva superiore ai 5 anni.
A prescindere da ogni commento di merito, è evidente il collegamento tra le tesi sostenute giudizialmente dalla Cassa Forense e giudizialmente disattese ed il contenuto della modificazione regolamentare introdotta.
In primo luogo il contributo del 3% non potrà più essere utilizzato a fini pensionistici né essere oggetto d’istanza restitutoria e tutta la contribuzione soggettiva (non solo quella di "solidarietà") sarà definitivamente acquisita dall’ente di previdenza ove riferita ad anzianità assicurative inferiori ai cinque anni.
Resta, tuttavia, da valutare se le modifiche normative introdotte non abbiano ecceduto i limiti della potestà normativa riconosciuta alle Casse, in qualità di enti privatizzati.
Con numerosi recenti interventi, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di delimitare la potestà normativa degli enti privatizzati, sostanzialmente confinandola nell’ambito normativo di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 a mente del quale gli enti, nell’esercizio dell’autonomia normativa e in esito alle risultanze bilancistiche, possono esclusivamente adottare provvedimenti di riparametrazione delle aliquote contributive, di modifica dei criteri di determinazione dei trattamenti e dei loro coefficienti di rendimento oppure adottare integralmente il sistema contributivo, nel rispetto del pro rata con riferimento alle anzianità contributive già maturate.
E’ stato altresì precisato che l’elencazione dei provvedimenti di cui al menzionato art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 è tassativa (Cass. Civ. Sez. lav. n. 22240/2004 li definisce un "numerus clausus") e che non è ammissibile una modificazione dei requisiti d’accesso ai trattamenti pensionistici essendo unicamente consentita una modificazione dei criteri di determinazione degli stessi.
L’eliminazione del diritto di chiedere la restituzione dei contributi versati in caso di cancellazione dalla Cassa senza diritto a pensione non appare né una modificazione di un criterio di determinazione a pensione, né sembra poter essere interpretato come un’opzione per il sistema contributivo, in quanto l’art. 3 comma 12 prevedeva la scelta del contributivo ai sensi della Legge come scelta integrale e non come scelta limitata a determinati casi e come contrappeso per l’eliminazione di facoltà preesistenti.
L’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 prevedeva, infatti, chiaramente esclusivamente la possibilità di optare per il sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.
E’ chiaro, pertanto, che la modificazione introdotta da Cassa Forense, Cassa Geometri e Inarcassa non rientra tra quelle consentite dall’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, sicchè, ove dovesse consolidarsi l’orientamento giurisprudenziale restrittivo in ordine ai poteri normativi degli enti previdenziali privatizzati, non pare difficile ipotizzare la futura disapplicazione giudiziale delle norme regolamentari introdotte e la possibilità di continuare a chiedere e ottenere la restituzione di tutti i contributi soggettivi versati in caso di cancellazione dalla Cassa senza diritto a pensione.
Leggi anche:
Limiti ai poteri delle Casse
Il decreto 62 sulla totalizzazione
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