RIFORMA CASSA COMMERCIALISTI
Commercialisti in pensione a 65 anni. Vediamo perché
Con un recente
regolamento la Cassa Commercialisti ha innalzato l'età per andare in
pensione ma la Cassazione ha precisato che i regolamenti delle Casse
private non possono incidere sui requisiti d'accesso alla pensione.
Vediamoci chiaro
La L. n. 21/86, invece, prevedeva, all’art. 2, che la pensione di vecchiaia fosse riconosciuta al compimento del 65° anno d’età e con 30 anni di contributi. Gli effetti della riforma si sono prodotti e si produrranno a decorrere dal 1.1.2005, quando, tutti i professionisti che abbaino compiuto o che compiranno il 65° anno, vedranno più o meno innalzati i requisiti per andare in pensione (66 anni d’età e 31 anni di contributi per coloro che compiano il 65° anno tra il 2005 e il 2007 – 67 anni e 32 anni di contributi per coloro che compiano il 65° anno tra il 2008 e tutto il 2009 – 68 anni e 33 anni di contributi per coloro che compiano il 65°anno a decorrere dal 2010 cfr. la Tabella D allegata al regolamento di disciplina del regime Previdenziale). Tutto questo significa perdere una o più annualità pensionistiche spettanti sulla base della normativa di legge.
I commercialisti iscritti alla Cassa nati nel corso del 1940, compiendo il 65° anno nel corso del 2005, con il possesso di 30 anni di contributi, sarebbero, infatti, potuti andare in pensione il mese successivo al compimento del 65° anno mentre, in conseguenza della riforma, l’accesso al pensionamento non potrà avvenire che l’anno successivo, con conseguente perdita di tutti i ratei pensionistici che sarebbero spettati sulla base delle disposizioni di legge.
Analogo slittamento pensionistico subiscono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa, nati nel corso del 1941 e nel corso del 1942.
Ulteriore slittamento della decorrenza della pensione potrebbe essere causato a tutti i sopra indicati professionisti dall’innalzamento del requisito contributivo richiesto (dai 30 anni di contributi previsti dalla Legge 21/86 ai 31 previsti dal regolamento di disciplina del regime previdenziale).
Peggiore è poi la situazione dei Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nati a decorrere dal 1.1.1943.
Ai sensi della L. n. 21/86, infatti, un Commercialista nato nel corso del 1943, se in possesso di 30 anni di contributi, avrebbe potuto percepire la pensione a decorrere dal mese successivo al compimento del 65° anno d’età e quindi nel corso del 2008.
A seguito della riforma della Cassa Commercialisti quel professionista perderà due annualità di pensione non potendo accedere al pensionamento, a prescindere dalla situazione contributiva, prima del 2010.
Per i Dottori Commercialisti nati a decorrere dal 1.1.1945, le annualità pensionistiche minime perse come conseguenza della riforma sono 3.
In relazione alle descritte modifiche dei requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento deve sottolinearsi che la suprema Corte di Cassazione è intervenuta a più riprese di recente per affermare che le Casse di Previdenza dei liberi professionisti hanno solo il potere di modificare i criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici ma non quello di modificarne i requisiti d’accesso. Nella specie, si trattava dell’accesso al pensionamento d’anzianità e di un’innovazione regolamentare introdotta da Cassa Geometri che aveva stabilito l’incompatibilità della pensione medesima con l’esercizio d’impresa anche in via occasionale.
Il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 7010/2005 è, però, agevolmente estensibile alle modificazioni dei requisiti per l’accesso alle pensioni di vecchiaia e d’anzianità della Cassa Commercialisti, considerando, peraltro, che, proprio nel regolamento, Tabelle D ed E, si parla espressamente di "requisiti per la maturazione della pensione di vecchiaia e di requisiti per la maturazione della pensione di vecchiaia anticipata"
Leggi anche
Previdenza Commercialisti: la riforma
Il decreto 62 sulla totalizzazione
Limiti ai poteri delle Casse
Per approfondimenti www.previdenza-professionisti.it Per informazioni in materie previdenziale
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