Cosa è il mobbing? Queste le parole dei Giudici: “Il mobbing consiste in
una pluralità di comportamenti, che si inseriscono in una precisa
strategia di persecuzione, posti in essere dal datore di lavoro per
isolare, fisicamente e psicologicamente, il lavoratore…” (Trib. Tempio
Pausania, 10/07/2003) “…il termine mobbing si riferisce ad ogni ipotesi di
pratiche vessatorie poste in essere da uno o più soggetti diversi per
danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro”
(Cass. Civ. Sez. Un. 04/05/2004, n. 8438) “…il mobbing si identifica in
atti e comportamenti ostili, vessatori e di persecuzione psicologica,
posti in essere dai colleghi, il c.d. mobbing orizzontale e/o dal datore
di lavoro e dai superiori di gerarchia, il c.d. mobbing verticale, nei
confronti di un dipendente, individuato come vittima, atti e comportamenti
intenzionalmente volti ad isolarla ed emarginarla nell’ambiente del
lavoro…” (Tribunale di Milano, 31/07/2003) “…costituisce mobbing la
sottoposizione di una lavoratrice per vari mesi a controlli esasperati
della sua attività di lavoro, a una serie di contestazioni e sanzioni
disciplinari conseguenti a episodi di inesistente e scarsissima rilevanza
disciplinare, nonché a frequenti aggressioni verbali consumate di fronte a
terzi…”(Trib Milano, 28/02/2003).
La parola mobbing definisce una situazione lavorativa di conflittualità
sistematica in cui il lavoratore è fatto oggetto di azioni ad alto
contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione
superiore, inferiore o di parità. Il mobbizzato si trova
nell’impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo
andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell’umore che possono
portare anche ad invalidità psicofisiche permanenti, viene isolato dai
colleghi e dagli altri contatti sociali.
La verità è che né l’azienda (che perde di produttività) ed i cui
dirigenti possono anche non essere completamente al corrente della
situazione né, naturalmente, il lavoratore, traggono vantaggi da questa
situazione che il tempo e l’immobilismo finiscono per cronicizzare.
Bisogna muoversi e muoversi bene, contattare le persone giuste e,
comunque, avere una spalla.
In queste situazioni l’avvocato può e, a volte, dovrebbe, prima ancora di
assumere iniziative formali, tentare un componimento della lite, per vie
informali. In ogni caso l’avvocato deve essere presente e consigliare,
ascoltare e tentare di smussare. Il lavoratore tende a non vedere vie
d’uscita, l’avvocato deve essere bravo ad indicargliele, deve essere
presente nei momenti di difficoltà e frenare iniziative emotive che
potrebbero compromettere la “partita a scacchi”. Il miglior risultato
della “partita”, sia per il lavoratore che per l’azienda è il pareggio.
Se la”partita” non si può pareggiare e, se il mobbing persiste, restano
pur sempre altre vie formali ma, a mio avviso, molte situazioni potrebbero
e dovrebbero trovare soluzioni di compromesso.
La privazione delle mansioni precedentemente svolte e/o la sostituzione
delle stesse con altre di contenuto professionale inferiore è una
codificata espressione di aggressione aziendale nei confronti del
lavoratore mobbizzato. I Giudici hanno affermato che le pratiche del
mobbing danneggiano il lavoratore, sia nella dignità personale, sia nella
professionalità, sia nell’immagine (si veda ad es. Cass. Civ. Sez. Lav. n.
15868/2002) e l’azienda non ci guadagna….anzi perde sia in produttività
che in giudizio
I Giudici, infatti, hanno detto che, nel caso del demansionamento, a parte
l’eventuale danno all’integrità psico fisica che, se accertato dal medico
incaricato di effettuare la perizia, dovrà essere naturalmente risarcito,
il danno alla professionalità non debba neppure essere provato scaturendo,
quale conseguenza necessaria, dalla sottrazione delle mansioni
precedentemente svolte e dalla sostituzione di queste con nuove di
contenuto non equivalente (si rammenta la recente sentenza n. 10157 del 26
maggio 2004 secondo cui: “l’allontanamento del lavoratore dal posto di
lavoro in precedenza attribuitogli e la sua assegnazione a mansioni
diverse e di minore qualificazione rispetto a quelle anteriori…si traduce
in lesione di un diritto fondamentale del lavoratore avente ad oggetto la
libera esplicazione – garantita dagli art. 1 e 2 della Costituzione –
della sua personalità anche nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il
pregiudizio correlato lesione…ha un’indubbia dimensione patrimoniale che
lo rende suscettibile di risarcimento per la cui determinazione e
liquidazione da parte del Giudice, può trovare applicazione il criterio
equitativo”).
Per quanto attiene ai concreti parametri utilizzati dai Giudici di merito
per determinare il risarcimento del danno alla professionalità, è costante
il riferimento alla retribuzione del lavoratore oggetto di demansionamento,
con una oscillazione che va dal 25% all’intera misura del corrispettivo
(si vedano Trib. Milano 26 aprile 20000 per il 100%; Pretura Milano 26
giugno 1999 per il 25%; Pretura Milano 1° aprile 1998 per il 50%).
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