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DIRITTO D'IMMAGINE

Il risarcimento per la lesione del diritto d'immagine

Il risarcimento per la lesione del diritto d'immagine


Tra i diritti che maggiormente risultano esposti a possibili lesioni nell'attuale società dell'informazione, caratterizzata da mezzi di diffusione sempre più potenti ed invasivi vi è il diritto all'immagine. In quali casi la pubblicazione dell'immagine è consentita? e quale risarcimento spetta in caso di lesione del diritto d'immagine?




Diritto d'immmagine: fondamento del diritto
Il diritto d'immagine, trova un suo espresso riconoscimento, nell'art. 10 del codice civile che stabilisce l'obbligo del consenso del soggetto la cui immagine sia pubblicata e, in ogni caso, che la pubblicazione non ne offenda decoro e reputazione. Il fondamento costituzionale di tutela del diritto d'immagine è, invece, l'art. 2 della Costituzione che rappresenta, poi, il fondamento di tutela di tutti i diritti della personalità. In caso di pubblicazione dell'immagine al difuori delle ipotesi legittimanti, al soggetto leso spetta il risarcimento del danno e quello alla cessazione del fatto lesivo.
Diritto d'immagine: risarcimento
Con riferimento, poi, alla questione dell'ammontare del risarcimento dovuto in caso di violazione del diritto d'immagine, la giurisprudenza ha fatto ricorso al criterio del prezzo del consenso o a quello equitativo di cui all'art. 2056 cc. Si riporta, di seguto, un brano della recente sentenza della Cassazione civile sez. III del 16 maggio 2008 n. 12433 che, con riferimento alla questione del risarcimento del danno per violazione dei diritti d'immagine connessi alla pubblicazione non consentita su mezzi di comunicazione di foto ha osservato come il risarcimento debba essere commisurato sulla base del presumibile prezzo del consenso e, ove questo manchi o sia di difficile accertamento, sulla base di una valutazione equitativa che tenga, però, conto degli utili conseguiti dal soggetto che commette l'illecito. "Il risarcimento dei danni patrimoniali consiste, pertanto, nel ritrasferire quei vantaggi dall'autore dell'illecito al titolare del diritto, e ad essi va commisurata l'entità della liquidazione (c.d. prezzo del consenso alla pubblicazione), se del caso determinandone l'importo in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c.. Il principio non solo è stato più volte applicato dalla giurisprudenza di merito citata dal ricorrente, e talvolta anche da questa Corte (così, implicitamente, Cass. civ., Sez. 1^, 1^ dicembre 2004 n. 22513), ma è stato anche recepito nelle leggi, tramite la modificazione introdotta dal D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 5, alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 128, sulla protezione del diritto di autore, il cui comma 2, oggi dispone che il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dei diritti di utilizzazione economica deve essere quantificato ".... ai sensi dell'art. 2056 c.c., comma 2 anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto......sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto". Il nuovo testo dell'art. 128, non era in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa, ma recepisce un criterio interpretativo elaborato e più volte applicato anche in precedenza, di cui conferma la validità. E' indubbio che la quantificazione dei danni con riferimento al prezzo del consenso può risultare in molti casi tutt'altro che agevole: in particolare, qualora il soggetto leso non sia persona nota, alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile. La liquidazione va compiuta, in tal caso, ai sensi dell'art. 2056 c.c., "con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito, in relazione alla diffusione del mezzo su cui la pubblicazione è avvenuta, alle finalità (pubblicitarie o d'altro genere) che esso intendeva perseguire, e ad ogni altra circostanza rilevante allo scopo."
Diritto d'immagine: approfondimenti
Per ulteriori informazioni e per consulenze in materia di diritto d'immagine e di diritti della personalità potete visitare questa pagina web.

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Commenti


2011-11-21 04:19 PM

no che non c'è proprio in quanto personaggi noti, infatti nell'articolo linkato in fondo al nostro articolo vengono elencate le eccezioni all'obbligo di ottenere il consenso della persona ritratta per pubblicare una foto. Riporto il passo interessante ' I limiti legali del diritto all'immagine sono quelli di cui all'art. 97 della L. n. 633/1941 che prevede la possibilità di riprodurre l'immagine altrui allorché la pubblicazione sia giustificata dalla notorietà della persona, dall'ufficio pubblico da questa ricoperto, da ragioni di polizia o di giustizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, dalla partecipazione della persona ad eventi d'interesse pubblico e svoltisi in pubblico.' quindi se ripreso a un evento pubblico, ad esempio una manifestazione anche la foto di un privato può essere pubblicata senza autorizzazione a due condizioni: non deve essere un ritratto, cioè una foto in cui è l'unico soggetto e non deve essere una foto che arrechi pregiudizio al suo decoro o reputazione. La Redazione.

 

2011-11-19 04:20 PM

C'è lesione del diritto d'immagine, nelle foto dell'ultima campagna pubblicitaria di Oliviero Toscani per la Benetton, dove rappresenta i baci fra personaggi noti?

 

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