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CONTRATTO D'AGENZIA

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Per molte aziende e per molti agenti è necessario procedere ad un controllo delle clausole dei propri contratti d’agenzia che potrebbero essere stati profondamente innovati dagli accordi economici collettivi di settore del 2002 e dalle modificazioni degli artt. del codice civile relativi al contratto d’agenzia che hanno profondamente innovato la disciplina dei rapporti d’agenzia.

Nei contratti d’agenzia viene spesso utilizzata la clausola del rinvio alle disposizioni del codice civile ed a quelle degli accordi economici collettivi di settore pro tempore vigenti. Tali clausole di rinvio sono particolarmente delicate e determinano inevitabili incertezze sui contratti d’agenzia stipulati quando la normativa cambia e gli accordi economici collettivi vengono rinnovati.
Peraltro la giurisprudenza di Cassazione ha sovente espresso il principio per cui gli accordi economici collettivi si applicano ai contratti individuali d’agenzia anche in mancanza di una norma di rinvio, ove le parti abbiano implicitamente espresso la volontà di aderirvi (ad esempio accantonando il Firr presso l’Enasarco).
E’ per questo che la disciplina delle provvigioni, quella della zona e/o dei clienti assegnati, le modalità per il calcolo delle indennità di fine rapporto (Firr, indennità suppletiva di clientela e, ora, l’indennità meritocratica), l’indennità dovuta per il patto di non concorrenza post contrattuale, la disciplina del preavviso, la disciplina dello star del credere, sono tutte clausole dei contratti individuali d’agenzia la cui attuale validità deve essere necessariamente verificata alla luce dei nuovi accordi economici di settore.
Per quanto attiene alle provvigioni, gli accordi economici collettivi prevedono l’obbligo della corresponsione di un compenso aggiuntivo non provvigionale a fronte dell’eventuale attività d’incasso e/o a fronte delle eventuali attività complementari, quali, ad esempio, il coordinamento di altri agenti in determinate zone.
In relazione a tali previsioni degli accordi economici di settore, occorre verificare se i contratti d’agenzia individuali prevedano queste attività accessorie e/o complementari e se sia previsto un corrispettivo.
In relazione alle clausole dei contratti d’agenzia individuali che prevedono, in favore della ditta preponente, la facoltà d modificare la zona e/o i clienti assegnati e/o le provvigioni riconosciute, occorre tener presente che gli accordi economici collettivi prevedono limitazioni notevoli a tali facoltà, fino a consentire all’agente di recedere per giusta causa dal rapporto, con ogni conseguenza in tema d’indennità sostitutiva del preavviso.
Passando all’esame delle indennità di fine rapporto, in caso di cessazione del rapporto d’agenzia non imputabile all’agente, i nuovi accordi economici collettivi prevedono che, oltre al Firr ed all’indennità suppletiva di clientela, venga erogata anche un’indennità meritocratica (sempre che l’agente abbia incrementato il volume d’affari del preponente o il numero dei suoi clienti e sempre che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi da tale incremento d’affari e/o di clientela).
Inoltre viene previsto che tali indennità siano calcolate non soltanto sulle provvigioni ma anche sui rimborsi spese a qualsiasi titolo corrisposti. In taluni casi l’estensione della base di calcolo delle indennità di cessazione del rapporto anche ai rimborsi spese potrebbe comportare, alla luce delle clausole dei contratti d’agenzia individuali, sostanziali incrementi delle indennità di fine rapporto da corrispondere agli agenti.
Non è raro, poi, che i contratti d’agenzia prevedano il c.d. patto di non concorrenza post contrattuale e nulla prevedano in merito al corrispettivo per tale patto di non concorrenza. E’ bene sapere che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1751 bis e delle clausole degli accordi economici collettivi, il corrispettivo per tale patto di non concorrenza potrebbe giungere al considerevole importo di un’annualità di provvigioni.
Sovente i contratti individuali d’agenzia prevedono una qualche forma di garanzia dell’agente in caso d’insolvenza anche parziale del terzo contraente (il c.d. patto dello star del credere). Sia il D.Lgs. n. 65/1999 che i nuovi accordi economici di settore hanno sancito la fine dell’istituto dello star del credere.
Quelle sopra sinteticamente riportate sono solo alcune delle più significative clausole dei contratti d’agenzia che potrebbero essere state incisivamente innovate e/o abrogate dai nuovi accordi economici di settore.
E’ in tale prospettiva che Lazioimprese ha ideato un servizio di check up del contratto d’agenzia diretto a verificare l’attuale vigenza di tutte le clausole del contratto stesso e volto a prevenire il rischio di non conoscere la reale portata normativa del proprio contratto d’agenzia o di tutti i contratti d’agenzia correntemente utilizzati dalle ditte preponenti. Per informazioni sul contratto d'agenzia
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