E’ esperienza comune della
vita condominiale che siano poste all’ordine del giorno dell’Assemblea
questioni (oggetto di frequenti richieste di consulenza in materia
condominiale) relative ai lavori effettuati dal singolo condomino che
abbiano in qualche modo interessato le parti comuni dell’edificio
(ringhiere su terrazzi di copertura, aperture porte o finestre,
installazioni di tubature, targhe o insegne luminose sui muri comuni ecc.
ecc.)
A volte si tratta di un interesse legittimo e doveroso, a volte, invece,
si tratta di un’indebita ingerenza nei diritti che fanno capo ai singoli
condomini.
Per dipanare la matassa, soprattutto quando si è direttamente coinvolti è,
a volte opportuno ricorrere a una consulenza preventiva in materia
condominiale.
Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla collocazione di insegne
luminose, targhe o cartelloni pubblicitari sul muro, all’inserimento di
una canna fumaria nel muro comune, alla costruzione di una ringhiera sul
terrazzo di copertura, all’utilizzazione a parcheggio di autovetture
private di spazi comuni, all’apposizione di una vetrina sul muro
condominiale, all’apertura di nuove porte o finestre o all’ingrandimento
di quelle esistenti, all’installazione di tubature per lo scarico di acque
o per il passaggio di gas, all’installazione sulla terrazza condominiale
di antenne satellitari centralizzate.
Si tratta di questioni che sono passate dall’O.d.g. dell’Assemblea di
Condominio alle aule di giustizia con alterne soluzioni da parte dei
Tribunali aditi e che avrebbero potuto essere risolte a monte ricorrendo a
una consulenza condominiale preventiva, con minori aggravi di spese per
tutti i condomini.
Gli articoli del codice civile che debbono, in particolare, essere tenuti
presente per fornire un’adeguata consulenza in questo settore del diritto
condominiale e necessari per stabilire i confini tra i diritti dei singoli
condomini e i diritti del condominio sono il 1102 il 1120 ed il 1121 c.c.
L’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante possa servirsi della
cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e che
possa, a tale fine, apportare a proprie spese le modificazioni necessarie
per il migliore godimento della cosa.
L’art. 1120 c.c. stabilisce che il condominio possa deliberare a
maggioranza le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo
della cosa o al maggior rendimento della cosa, fermo restando che non è
consentito neppure all’assemblea dei condomini disporre innovazioni che
pregiudichino la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato o che
rendano talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di
uno solo dei condomini.
L’art. 1121 c.c., infine, stabilisce che ciascun condomino possa opporsi e
non concorrere alle spese relative a innovazioni che non siano
strettamente necessarie e funzionali (voluttuarie) o laddove le spese
risultino molto gravose.
Tra le maglie delle norme sopra richiamate si gioca il sottile equilibrio
tra diritti del singolo condomino e diritti del condominio comunità e
sull’interpretazione di tali norme si deve fondare la consulenza in questo
particolare nicchia del diritto condominiale.
In tal senso l’art. 1102 c.c. è inteso a consentire il maggior possibile
godimento, da parte del singolo condomino e per fini esclusivamente
propri, della cosa condominiale ed è stato precisato che il limite di
consentire un uso paritetico da parte degli altri condomini va inteso in
senso elastico e non nel senso di un’assoluta identità di utilizzo.
Se il singolo condomino, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 1102
c.c., apporta modifiche alla cosa comune intese a massimizzare il
godimento individuale della cosa comune e ne sopporta il relativo onere
economico, non necessita di alcuna autorizzazione da parte del condominio
che dovrà astenersi dall’ingerirsi in spazi d’autonomia che il Legislatore
ha ritenuto di lasciare al singolo condomino.
In tal senso sono state ritenute legittime e non necessitanti alcuna
preventiva autorizzazione assembleare, a titolo meramente esemplificativo,
l’apertura di nuove porte o finestre o l’ingrandimento di quelle
esistenti, l’ampliamento dell’ingresso di una bottega nel muro
perimetrale, l’apposizione di una vetrina sul muro condominiale,
l’installazione di tubature per lo scarico di acque o per il passaggio del
gas, l’apertura di una seconda porta di ingresso al proprio appartamento,
il prolungamento della corsa dell’ascensore, la costruzione di una
ringhiera sul terrazzo di copertura .
Al contrario sono state ritenute illegittime, in difetto di una preventiva
autorizzazione da parte del condominio, la collocazione, da parte del
singolo condomino, di insegne luminose, targhe e cartelli pubblicitari sul
muro perimetrale, la costruzione di una scala antincendi esterna, senza il
consenso degli altri condomini, l’inserimento di una canna fumaria
all’interno del muro comune.
Di competenza del condominio sono, invece, le innovazioni dirette al
miglioramento all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni.
In tale ambito le deliberazioni della maggioranza impegnano, anche
economicamente, la minoranza dissenziente, fermo il divieto di disporre
innovazioni che rendano la cosa comune inservibile o non godibile da parte
anche di uno soltanto dei condomini o che pregiudichino il decoro
architettonico o la sicurezza del fabbricato.
Nel complesso sistema di rapporti tra il singolo condomino e la comunità
condominiale va sottolineato che il singolo condomino può sottrarsi al
concorso sia nelle spese relative ad innovazioni che, anche se dirette a
al miglioramento, all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni, importino, tuttavia, delle spese eccessive, sia nelle spese
relative ad innovazioni non strettamente necessarie ed a carattere c.d.
voluttuario.
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