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OCCHIO ALLA RIFORMA DI CASSA RAGIONIERI

La riforma di cassa ragionieri: novità e dubbi di legittimità

La riforma di cassa 
 ragionieri:
 novità e dubbi di legittimità


Con D.I. del 22 aprile 2004 Cassa Ragionieri ha introdotto il sistema contributivo nel proprio sistema previdenziale. Sistema contributivo, contributo supplementare, contributo di solidarietà sono solo alcune delle novità ma su tutta le riforma incombe più di un dubbio di legittimità... vediamo gli aspetti salienti



Con la riforma previdenziale approvata con D.I. del 22 aprile 2004, la Cassa Ragionieri ha introdotto il sistema contributivo ed è passata dal precedente sistema di calcolo della pensione reddituale, cioè con pensioni calcolate sulla base degli ultimi redditi dichiarati dall'iscritto, ad un sistema di calcolo contributivo, in cui la pensione si calcola essenzialmente trasformando la contribuzione versata in pensione mediante l'applicazione di un determinato "coefficiente di trasformazione", legato all'età del pensionamento.
Se il nuovo sistema di calcolo della pensione ha rappresentato certamente l'aspetto centrale della riforma, numerosi sono stati gli ulteriori interventi sui contributi a carico degli iscritti, ampliati ed innovati e sui criteri d'accesso alle pensioni, inaspriti.
Sono tutte legittime le innovazioni introdotte da Cassa Ragionieri?
Il quesito sulla legittimità del regolamento 22 aprile 2004 non può che prendere le mosse, quale parametro normativo di valutazione, dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, che ha precisato quali poteri normativi abbiano gli enti previdenziali privatizzate; tale articolo prevede che gli enti possano adottare provvedimenti di modifica delle aliquote contributive, di variazione dei criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici, di variazione dei coefficienti di rendimento, nel rispetto del principio del pro rata con riferimento alle anzianità già maturate e che possano optare per il sistema contributivo definito dalla L. n. 335/95.
Con riferimento alla summenzionata norma, la Cassazione ha di recente affermato, peraltro in controversie che hanno visto coinvolta proprio Cassa Ragionieri, che i provvedimenti elencati nell'art. 3 comma 12 della l. n. 335/95 rappresentano un numero chiuso e che non sono ammesse modificazioni dei criteri d'accesso alla pensione fissati dalla legge.
Non sembrano pertanto legittimi, in quanto non rientranti tra i provvedimenti di cui all'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, né il contributo supplementare a carico di iscritti e pensionati d'invalidità nella misura dello 0,5% del reddito IRPEF (misura minima annuale Euro 150,00), né il contributo di solidarietà (a carico di tutti i pensionati che abbiano maturato il trattamento entro il 22 giungo 2002), giacché l'uno rappresenta una nuova forma di contribuzione e non una variazione dell'aliquota impositiva (pur realizzata nel contesto del medesimo regolamento) e l'altro rappresenta un prelievo su una prestazione pensionistica già liquidata ed in corso d'erogazione non assimilabile, neppure in senso lato, ad una modificazione dei criteri di determinazione del trattamento.
Per la medesima ragione sospetti d'illegittimità gravano sul tetto previsto in relazione alla c.d. quota retributiva della pensione e il meccanismo dell'abbattimento della pensione d'anzianità, in relazione all'età anagrafica d'accesso alla stessa.
Entrambi i summenzionati provvedimenti, infatti, non modificano, in senso stretto, i criteri di determinazione della pensione ma incidono sulle prestazioni pensionistiche, abbattendone seccamente l'importo.
La Suprema Corte di Cassazione, in effetti, con sentenza n. 22240/2004 resa proprio nei riguardi della Cassa Ragionieri, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento, adottato dal Comitato dei Delegati della Cassa ed approvato con decreto 31 luglio 1997, con il quale era stato introdotto un massimale ad ogni trattamento pensionistico erogabile dall'ente, sulla base dell'argomento per cui il massimale non rappresenta un criterio di determinazione della pensione ma un limite esterno del trattamento stesso.
Per quanto, poi, riguarda specificatamente la pensione d'anzianità, è stata anche innalzata l'anzianità contributiva richiesta per l'accesso (da 35 a 37 anni) e, per le ragioni esposte, tale modifica non appare legittima.
Un discorso a parte merita, poi, la disciplina normativa concernente la quota retributiva e le modalità di calcolo della relativa rendita (la c.d. quota A).
Quest'ultima viene calcolata prendendo in considerazione, quale base pensionabile, la media degli ultimi 24 redditi dichiarati e comunicati a Cassa Ragionieri prima del 1.1.2004 (in caso di anzianità inferiore si prende a base l'anzianità effettiva; in caso di pagamento del contributo minimo si inserisce nella media un reddito professionale pari a 16 volte il contributo minimo pagato), applicando le aliquote percentuali previste (2% sino ad Euro 31.829,00; 1,30% da Euro 31.829,00 a Euro 50.027,00; 0,65% sopra gli Euro 50.027,00) ed abbattendo il risultato così ottenuto, ove inferiore, sino al limite massimo erogabile a tale titolo, stabilito in Euro 82.000,00.
E' prevista una clausola di salvaguardia per effetto della quale, il calcolo della rendita come sopra indicato non potrà dare risultati inferiori all'80% della quota calcolata ai sensi della previgente normativa, dovendo in tal caso essere ragguagliata sino a concorrenza del relativo importo.
Le modalità di calcolo della rendita (c.d. quota A) prestano il fianco ad una serie di dubbi di legittimità.
In primo luogo l'innalzamento "secco" da 15 a 24 anni delle annualità reddituali da inserire nella base pensionabile sembrerebbe ledere manifestamente il principio del rispetto del pro rata che imporrebbe, con riferimento alle anzianità assicurative maturate sino alla data dell'intervenuta modifica, un calcolo effettuato sulla base della previgente normativa.
Nella specie, la violazione del principio del pro rata sembrerebbe, peraltro, confermata dalla previsione di una specifica clausola di salvaguardia atta ad impedire che le nuove modalità di calcolo riducano la c.d. quota A a meno dell'80% dell'importo della stessa quale risultante in applicazione della previgente normativa.
Inoltre, la quota viene calcolata con riferimento ai redditi dichiarati sino al 1.1.2004 e non, come sembrerebbe doversi desumere dall'obbligo di optare per il sistema contributivo così come definito dalla L. n. 335/95, con riferimento ai redditi dichiarati sino al momento della maturazione del diritto a pensione.
Leggi anche:
Limiti ai poteri delle Casse
Il decreto 62 sulla totalizzazione
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