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CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI

Limitazioni alla 
 potestà normativa della Cassa Nazionale Dottori Commercialisti

Limitazioni alla potestà normativa della Cassa Nazionale Dottori Commercialisti

La Suprema Corte di Cassazione traccia i limiti della potestà regolamentare delle Casse di previdenza private (Cassa Forense, Cassa Geometri, Cassa Ragionieri, Cassa Nazionale Dottori Commercialisti ecc.) e censura l'introduzione di tetti pensionistici e le modificazioni dei criteri d'accesso alla pensione
La potestà regolamentare in materia previdenziale delle Casse di Previdenza private trova, essenzialmente, la sua fonte legislativa nel D.Lgs. n. 509/94 e, in termini più analitici, nell'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 che elenca i tipi di provvedimenti che possono essere adottati da tali Enti individuandoli, sulla base del loro contenuto, nei termini che seguono: "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico" nel rispetto del principio del pro rata per le anzianità già maturate. E' sulla scorta di tali riferimenti normativi che la Suprema Corte di Cassazione ha, di recente, ritenuto eccedenti dall'ambito della potestà regolamentare attribuita alle Casse Previdenziali private provvedimenti normativi adottati da Cassa Ragionieri (introduzione di un massimale di pensione) e da Cassa Geometri (introduzione di un requisito ulteriore specifico per l'accesso alla pensione d'anzianità). In particolare Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7010/2005, in relazione all'introduzione per via regolamentare di un ulteriore requisito per l'accesso alla pensione d'anzianità di Cassa Geometri, ha avuto modo di precisare che: "...i poteri attribuiti riguardano i criteri di determinazione della misura dei trattamenti pensionistici...e non anche i requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione". Tale orientamento è stato, poi, confermato da Cass. Civ. Sez. Lav. n. 17783/05 che ha espressamente chiarito come le deliberazioni e i relativi regolamenti che modificassero i requisiti d'accesso alla pensione: "stante la loro già evidenziata illegittimità, sono soggette a disapplicazione da parte del giudice ordinario". Con riferimento al massimale di pensione introdotto da Cassa Ragionieri, invece, la Suprema Corte, con sentenza n. 22240/04, sempre traendo spunto dai riferimenti normativi già richiamati (D.Lgs. n. 509/94 e art. 3 comma 12 della L. n. 335/95), ha affermato che i provvedimenti legittimamente adottabili dalle Casse private in materia previdenziale siano un numero chiuso e come ecceda da tale numero chiuso: "qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati...che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - il massimale (tetto), quale limite esterno dello stesso trattamento. Tale orientamento, sempre in relazione al medesimo istituto, è stato confermato, nei confronti di Cassa ragionieri dalla sentenza n. 11792/05. Alla luce delle recenti pronunce sopra richiamate sembrerebbe emergere un forte ridimensionamento dell'ambito della potestà normativa delle Casse previdenziali private. Più in particolare par di poter concludere che i poteri delle Casse previdenziali private siano solo quelli attribuiti dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 e, cioè, con riferimento ai contributi la variazione delle aliquote e, con riferimento alle prestazioni, la variazione dei coefficienti di rendimento e dei criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici, fermo il rispetto delle aspettative (anche in termini quantitativi) maturate alla data dell'introduzione delle modifiche. I principi enucleati dalla Giurisprudenza di legittimità richiamata, pur se rese nei confronti di cassa Ragionieri e Cassa geometri, coinvolgono tutto il mondo della previdenza libero professionale e sollevano dubbi di legittimità su tutta una serie di provvedimenti normativi di cui si è avuta notizia sui quotidiani. Nuove forme di contribuzione (anche di solidarietà), non restituibilità dei contributi soggettivi in caso di cancellazione dalla Cassa, innalzamento dell'età pensionabile, innalzamento del requisito contributivo per l'accesso ai trattamenti di pensione sono tutte modificazioni normative recentemente adottate da Cassa Forense, Cassa Ragionieri, Cassa Nazionale Dottori Commercialisti che verosimilmente rischiano di essere giudizialmente disapplicate con evidenti ed intuitive ripercussioni in termini finanziari per Enti che non possono contare su finanziamenti statali per garantire diritti costituzionalmente rilevanti.
Per approfondimenti www.previdenza-professionisti.it Per informazioni in materia previdenziale (Cassa Forense, Cassa Geometri, Cassa Ragionieri, Cassa Nazionale Dottori Commercialisti ecc.)
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