La potestà regolamentare in materia previdenziale delle Casse di
Previdenza private trova, essenzialmente, la sua fonte legislativa nel
D.Lgs. n. 509/94 e, in termini più analitici, nell'art. 3 comma 12 della
L. n. 335/95 che elenca i tipi di provvedimenti che possono essere
adottati da tali Enti individuandoli, sulla base del loro contenuto, nei
termini che seguono: "variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio
di determinazione del trattamento pensionistico" nel rispetto del
principio del pro rata per le anzianità già maturate. E' sulla scorta di
tali riferimenti normativi che la Suprema Corte di Cassazione ha, di
recente, ritenuto eccedenti dall'ambito della potestà regolamentare
attribuita alle Casse Previdenziali private provvedimenti normativi
adottati da Cassa Ragionieri (introduzione di un massimale di pensione) e
da Cassa Geometri (introduzione di un requisito ulteriore specifico per
l'accesso alla pensione d'anzianità). In particolare Cass. Civ. Sez. Lav.
n. 7010/2005, in relazione all'introduzione per via regolamentare di un
ulteriore requisito per l'accesso alla pensione d'anzianità di Cassa
Geometri, ha avuto modo di precisare che: "...i poteri attribuiti
riguardano i criteri di determinazione della misura dei trattamenti
pensionistici...e non anche i requisiti per l'accesso ai medesimi o per la
loro concreta fruizione". Tale orientamento è stato, poi, confermato da
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 17783/05 che ha espressamente chiarito come le
deliberazioni e i relativi regolamenti che modificassero i requisiti
d'accesso alla pensione: "stante la loro già evidenziata illegittimità,
sono soggette a disapplicazione da parte del giudice ordinario". Con
riferimento al massimale di pensione introdotto da Cassa Ragionieri,
invece, la Suprema Corte, con sentenza n. 22240/04, sempre traendo spunto
dai riferimenti normativi già richiamati (D.Lgs. n. 509/94 e art. 3 comma
12 della L. n. 335/95), ha affermato che i provvedimenti legittimamente
adottabili dalle Casse private in materia previdenziale siano un numero
chiuso e come ecceda da tale numero chiuso: "qualsiasi provvedimento degli
enti previdenziali privatizzati...che introduca - a prescindere dal
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - il massimale
(tetto), quale limite esterno dello stesso trattamento. Tale orientamento,
sempre in relazione al medesimo istituto, è stato confermato, nei
confronti di Cassa ragionieri dalla sentenza n. 11792/05. Alla luce delle
recenti pronunce sopra richiamate sembrerebbe emergere un forte
ridimensionamento dell'ambito della potestà normativa delle Casse
previdenziali private. Più in particolare par di poter concludere che i
poteri delle Casse previdenziali private siano solo quelli attribuiti
dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 e, cioè, con riferimento ai
contributi la variazione delle aliquote e, con riferimento alle
prestazioni, la variazione dei coefficienti di rendimento e dei criteri di
determinazione dei trattamenti pensionistici, fermo il rispetto delle
aspettative (anche in termini quantitativi) maturate alla data
dell'introduzione delle modifiche. I principi enucleati dalla
Giurisprudenza di legittimità richiamata, pur se rese nei confronti di
cassa Ragionieri e Cassa geometri, coinvolgono tutto il mondo della
previdenza libero professionale e sollevano dubbi di legittimità su tutta
una serie di provvedimenti normativi di cui si è avuta notizia sui
quotidiani. Nuove forme di contribuzione (anche di solidarietà), non
restituibilità dei contributi soggettivi in caso di cancellazione dalla
Cassa, innalzamento dell'età pensionabile, innalzamento del requisito
contributivo per l'accesso ai trattamenti di pensione sono tutte
modificazioni normative recentemente adottate da Cassa Forense, Cassa
Ragionieri, Cassa Nazionale Dottori Commercialisti che verosimilmente
rischiano di essere giudizialmente disapplicate con evidenti ed intuitive
ripercussioni in termini finanziari per Enti che non possono contare su
finanziamenti statali per garantire diritti costituzionalmente rilevanti.
Per approfondimenti
www.previdenza-professionisti.it
Per informazioni in
materia previdenziale (Cassa Forense, Cassa Geometri, Cassa Ragionieri,
Cassa Nazionale Dottori Commercialisti ecc.)