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CASSA NAZIONALE COMMERCIALISTI

Cassa nazionale Commercialisti: illegittimo il contributo di solidarietà

Cassa nazionale
 Commercialisti: illegittimo il contributo di solidarietà


Con 5 pronunce rese sul finire dell'anno 2009, la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà imposto dalla Cassa Commercialisti e dalla Cassa Ragionieri in occasione delle recenti riforme dei sistemi di previdenza. Così facendo la Cassazione ha avvalorato i principi già ampiamente esposti dai giudici del merito.

Con 5 pronunce rese sul finire dell'anno 2009, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà introdotto dalla cassa Commercialisti e dalla Cassa Ragionieri con le recenti riforme con le quali hanno introdotto il sistema contributivo di calcolo della pensione nei rispettivi sistemi.
La Suprema Corte, nel ripercorrere le norme attributive dei poteri normativi degli enti previdenziali privatizzati ed in particolare nell'esaminare il disposto di cui all'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995, ha concluso per l'illegittimità del contributo di solidarietà non costituendo lo stesso un criterio di determinazione della pensione ma solo una limitazione esterna di un trattamento pensionsitico già liquidato.
Così facendo, la Suprema Corte, nel reputare fondate le istanze di rimborso del contributo di solidarietà formulate dai professionisti, ha confermato il proprio precedente orientamento del 2004 con il quale era stata dichiarata l'illegittimità del massimale pensionistico introdotto dalla Cassa Ragionieri reputato come provvedimento esorbitante dall'ambito dell'autonomia normativa riconosciuta dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995.
La Suprema Corte ha anche osservato come il contributo di solidarietà viola, di per sè, il principio, espresso dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995, del necessario rispetto del principio del pro rata.
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