CASSA COMMERCIALISTI
Riforma Cassa Commercialisti: è tutto in regola?
La Cassa Commercialisti
innova il proprio sistema di previdenza ed introduce il contributivo...
tutto bene ma sulla modificazione dei requisiti per il pensionamento, sul
contributo di solidarietà e su altre norme grava più di un dubbio di
legittimità. Vediamo dove e perchè
La Cassazione boccia il contributo di solidarietà
Con 5 pronunce rese sul finire dell'anno 2009, la Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà imposto dalla Cassa Comemrcialisti e dalla Cassa Ragionieri in occasione delle recenti riforme dei sistemi di previdenza. Così facendo la Cassazione ha avvalorato i principi già ampiamente esposti dai giudici del merito.
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La Cassa Commercialisti ha recentemente riformato il proprio ordinamento previdenziale, optando per il sistema contributivo di calcolo delle pensioni.
Mentre prima della riforma le pensioni venivano calcolate sulla base degli ultimi redditi dichiarati ai quali veniva applicata una determinata aliquota che garantiva una pensione pari ad una certa percentuale della media degli ultimi redditi, con il sistema contributivo la pensione viene calcolata partendo dal montante dei contributi versati ed applicando un determinato coefficiente (dipendente dall’età del pensionamento) al montante stesso.
Il sistema reddituale garantiva mediamente prestazioni più alte del sistema contributivo.
Per le annualità contributive maturate sino al 31.12.2003, continua ad essere erogata una quota pensionistica con i vecchi criteri di calcolo.
Numerose sono le norme del nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale che si espongono a dubbi di legittimità: ad esempio, la modificazione dei requisiti d’età e contributivi per andare in pensione di vecchiaia e di vecchiaia anticipata (cfr. le Tabelle D ed E), il contributo di solidarietà sulle pensioni, il calcolo della quota pensionistica reddituale che viene calcolata inspiegabilmente sulla base dei redditi dichiarati sino al 31.12.2003 e non su quelli dichiarati fino al momento del pensionamento.
La cassazione, con riferimento ai poteri normativi delle Casse di previdenza private ha avuto modo di affermare che queste ultime possono esclusivamente, ai sensi dell’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, adottare provvedimenti di riparametrazione delle aliquote contributive, di modifica dei criteri di determinazione dei trattamenti e dei loro coefficienti di rendimento oppure adottare integralmente il sistema contributivo definito ai sensi della L. n. 335/95, nel rispetto del pro rata con riferimento alle anzianità contributive già maturate. La Cassazione ha anche affermato che quelli sopra indicati sono gli unici provvedimenti normativi che le Casse possono adottare (Cass. Civ. Sez. lav. n. 22240/2004 li definisce un "numerus clausus") e che non è ammissibile una modificazione dei requisiti d’accesso ai trattamenti pensionistici essendo unicamente consentita una modificazione dei criteri di determinazione degli stessi (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7010/2005).
L’innalzamento, da parte della Cassa Commercialisti, dell’età e delle annualità contributive necessarie per andare in pensione di vecchiaia o d’anzianità (ora vecchiaia anticipata), applicando i principi esposti dalla Cassazione, appare chiaramente una norma regolamentare illegittima in quanto va a modificare i criteri d’accesso alla pensione e non il modo di determinarla (le tabelle D ed E del Regolamento di disciplina del regime previdenziale recitano testualmente "Requisiti per la maturazione della pensione…".
E’ appena il caso di rilevare come neppure il sistema contributivo definito ai sensi della L. n. 335/95 prevedeva, di per sé, l’innalzamento dei requisiti d’accesso alla pensione di vecchiaia e come, pertanto, neppure per tale via si legittima la modificazione regolamentare adottata da Cassa Commercialisti.
Passando in rassegna le altre novità della riforma, la previsione di un contributo di solidarietà a carico di tutti i pensionati (tabelle F del Regolamento di disciplina del regime previdenziale) non sembra potersi interpretare come una modificazione di criteri di determinazione del trattamento pensionistico rappresentandone, piuttosto, una decurtazione dell’importo.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22240/2004, resa nei confronti di Cassa Ragionieri, ha già dichiarato l’illegittimità dell’introduzione di un massimale di pensione considerato come un limite esterno al trattamento pensionistico e non già come una modificazione del suo criterio di determinazione.
Profili di dubbia legittimità presenta anche la modalità con la quale la Cassa ha disciplinato il calcolo della quota pensionistica maturata sino al 31.12.2003.
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale la quota pensionistica maturata sino al 31.12.2003, sarà calcolata ai sensi della normativa previgente con riferimento ai redditi professionali indicati in apposita tabella (tabella B).
Tale ultima tabella prevede che i redditi sui quali effettuare il calcolo aumentino di anno in anno (sino a raggiungere il numero finale di 25) ma che possano essere presi in considerazione solo i redditi dichiarati sino al 31.1.2003 e non quelli successivi.
Tale previsione sembra compromettere il rispetto del principio del rispetto del pro rata.
La considerazione, ai fini del calcolo della quota maturata sino al 31.12.2003, dei soli redditi dichiarati sino al 2003 contrasta, inoltre, con il sistema contributivo definito ai sensi della L. n. 335/95 che, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione dei dipendenti, considera, invece, le retribuzioni percepite sino all’anno del pensionamento.
Al contrario, la modificazione normativa adottata dalla Cassa Commercialisti implica che un pensionato con decorrenza 2020 che abbia maturato 20 anni di contributi prima del 31.12.2003 vedrà calcolata la propria quota reddituale sulla base dei redditi dichiarati sino al 31.12.2003, anziché sui redditi, probabilmente di importo maggiore, dichiarati sino al momento del pensionamento.
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Per approfondimenti www.previdenza-professionisti.it Per informazioni in materia previdenziale
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