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Più assunzioni con la riforma del contratto d'apprendistato: pubblicato il testo unico

Più assunzioni con la riforma del contratto d'apprendistato: pubblicato il testo unico


Il 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il testo unico che regolerà i contratti di apprendistato che diventa un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani. In questo articolo evidenzieremo i contenuti principali della riforma, fornendovi dei link istituzionali dove aziende e giovani potranno trovare informazioni utili e dettagliate.



 

IIl Testo Unico dell’Apprendistato è ora la normativa di riferimento per tutti coloro che desiderano atrtivare un contratto di apprendistato.
La prima premessa da fare è che ora la disciplina in materia è rimessa ai singoli contratti collettivi che dovranno recepirre le nuove regolamentazioni, è bene quindi verificarne lo stato prima dell’attivazione.
La riforma del contratto di apprendistato ribadisce l’esistenza di tre diverse forme in base all’obiettivo prefissato:
-    per la qualifica e il diploma professionale
-    professionalizzante o contratto di mestiere
-    di alta formazione e ricerca

Indipendentemente dall tipologia scelta di cui vedremo le singole caratteristiche, il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro vero e proprio finalizzato però alla formazione e contraddistinto da alcune specificità quali l’inquadramento, la retribuzione e l’orario di lavoro.
L’apprendista può essere inquadrato fino a 2 livelli sotto rispetto alle mansioni che svolge, giustificato appunto dalla formazione fornita dall’azienda e dalla presenza di un tutor. Per i maggiorenni gli orari di lavoro sono identici a quelli di un lavoratore normale, per i part-time è necessario dimostrare che l’orario ridotto non infici sulla qualità formativa. L’indennità di malattia è coperta dall’INPS.
Novità nel nuovo testo unico è che superato il Patto di Prova (accordo scritto di una durata massima di 6 mesi), il datore di lavoro non può interrompere il periodo formativo, altrimenti incorrerà in sanzioni.  
Oltre al ‘sottoinquadramento’, per incentivare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro sono previste delle agevolazioni sia  per le aziende ma anche per gli apprendisti stessi. Agevolazioni che verranno confermate solamente in caso di conferma del contratto dopo il periodo di formazione.
Imprese fino a 9 dipendenti hanno diritto ad un azzeramento dell’aliquota contributiva per i primi tre anni, sarà pari al 10% per le aziende con più di 10 dipendenti. In caso di conferma in servizio dell’apprendista  l’azienda avrà diritto ad agevolazioni (aliquota contributiva del 10%) per tutto il primo anno dopo l’apprendistato. Anche l’apprendista ha diritto  ad una contribuzione agevolata pari al 5.84% durante il periodo di formazione e per il primo anno dopo la conferma.
Altro punto comune a tutte e tre le tipologie sopracitate è l’obbligo, inderogabile, entro 30 giorni dal contratto di assunzione, di sottoscrivere il piano formativo individuale che verrà allegato al contratto.
Andando a trattare le singole peculiarità, il contratto per la qualifica e il diploma profesisonale può essere sottoscritto da tutti i soggett tra i 15 e fino al compimento del 25esimo anno di età. Può avere una durata massima di 3 anni (4 in casi particolari). Questo percorso formativo deve concludersi con i lconseguimento della qualifica o del diploma professionale. La formazione può essere interna o sterna.
Il contratto di apprendistato professionalizzante è rivolto ai soggetti tra i 18 e i 29 anni e per l’acquisizione di una qualifica profesisonale a fine contrattuali. Può avere una durata massima di 3 anni ( 5 anni nel caso di figure profesisonali artigiane). Alla formazione viene destinato un monte ore massimo di 120 a seconda del profilo personale. Qui troverete una sintesi utile con i punti salienti di questa riforma del contratto di apprendistato.
 

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