LEGGE BIAGI
Lavoro a progetto: il contratto "tipo" del futuro
Con la riforma Biagi sparisce la figura del Co.co.co.
e viene introdotto il "contratto a progetto". E'
importante che gli imprenditori siano al corrente della nuova
normativa per evitare problemi legali: ma la materia é più
articolata e complessa di quanto si potrebbe credere...
Con la riforma Biagi sparisce la figura del Co.co.co. e viene introdotto il "contratto a progetto". E' importante che gli imprenditori siano al corrente della nuova normativa per evitare problemi legali: ma la materia é più articolata e complessa di quanto si potrebbe credere... Il Consiglio dei Ministri con l' approvazione dello Schema di Decreto legislativo della L. 30/2003: meglio nota come Legge Biagi ha ridisegnare la disciplina dei contratti di lavoro individuale. Il provvedimento è particolarmente noto perché ha messo mano alle collaborazioni coordinate e continuative (i cosiddetti contratti "co.co.co") che sono state per anni un diffusissimo e ambiguo strumento di gestione delle risorse umane, reso ancor meno trasparente dall'assenza di una dettagliata previsione normativa.
Attraverso il co.co.co. si instaurava con il collaboratore un rapporto a metà tra lavoro autonomo e lavoro subordinato che consentiva ai datori di lavoro di evitare oneri e obblighi propri del rapporto di lavoro pienamente subordinato: tra questi la tutela delle condizioni di lavoro, il compenso previsto per il lavoro straordinario e gli oneri previdenziali.
Per porre fine ad una situazione ibrida e confusa è stata regolamentata la figura del collaboratore di lavoro, fino ad oggi priva di disciplina normativa, stabilendone diritti e limiti di applicazione.
Sono gli articoli compresi tra il 61 e il 69 a disciplinare il contratto di "lavoro a progetto" che deve caratterizzarsi tra l'altro per: - il contenuto prevalentemente personale della prestazione
-l'assenza di un vincolo di subordinazione
-la determinazione di un progetto specifico (o programma di lavoro o fase di esso) stabilito dal committente.
Questo tipo di contratto di lavoro deve rispondere a numerose caratteristiche: deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione di lavoro. A questo si aggiunge l'indicazione specifica del progetto di lavoro, o fasi di esso; la retribuzione convenuta e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore. Ma numerosi altri criteri, che spesso cadono nello specifico, devono essere rispettati per stabilire un rapporto di lavoro "a norma": dalla proporzionalità del compenso ai casi e modalità di recesso dal contratto per entrambe le parti.
E' bene informarsi sulla legge e farlo in modo accurato: le decisioni del Governo non fanno che riflettere le spinte del mercato verso una maggiore liberalizzazione anche nell'impiego delle risorse umane per cui è facilmente prevedibile che il nuovo modello di contratto sarà di riferimento per il prossimo futuro. Infatti quest'ultimo, pur prevedendo una serie di garanzie a tutela del collaboratore sconosciute nei vecchi co.co.co, privilegia soprattutto le nuove esigenze delle imprese rendendo sempre meno significativo il ricorso a contratti di lavoro pienamente subordinato e favorendo la massima flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane.
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