Il software non ha una
“fisicità” che ne consente una individuazione statica, possiamo
infatti riscontrarne vari momenti:
1) il codice sorgente;
2) il codice oggetto;
3) [nei programmi più complessi] la versione “da installare”; e
4) la versione “installata”
Il primo problema che ci si deve porre è dunque che cosa proteggere
con gli strumenti del diritto. Cosa dimostrare che si è creato. E’
sufficiente dimostrare che si è creato il sorgente o bisogna tutelarsi
anche rispetto alle restanti componenti?
La normativa sembrerebbe offrire una soluzione semplice e lineare.
Infatti, la Legge sul Diritto d’Autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e
successive modificazioni), all’art. 103 prevede che “(...) Alla
società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la
tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di
pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo
atto di esercizio dei diritti esclusivi.”.
Tuttavia, sempre l’art. 103 aggiunge questa precisazione: “La
registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza
dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i
produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova
contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
(...)”.
Da una attenta lettura della norma sopra riportata capiamo allora che:
1) il programma si può depositare presso la SIAE ma
2) il deposito certifica esistenza e pubblicazione del programma
stesso. L’autore del programma è reputato tale solo fino a prova
contraria.
Un apposito regolamento disciplina le modalità del deposito e lo fa in
maniera del tutto inadeguata.
Infatti, per lo più, il programma viene depositato lasciando in SIAE
il cd contenente il medesimo accompagnato da un apposito modulo che ne
descrive le caratteristiche.
Quando, in caso di contestazione, si accederà al deposito, non vi
saranno precise modalità per garantire che il cd depositato sia
identico a quelli commercializzati o che il codice di un cd
apparentemente identico sia identico a quello commercializzato.
Questo fatto può essere sia favorevole che sfavorevole, in quanto una
parte avversa può facilmente contestarlo o invocarlo a suo favore.
Occorre insomma, quando il software con cui si ha a che fare è
particolarmente cruciale, usare particolare cautela.
Esistono tecniche di deposito evolute, mutuate dal diritto
statunitense e britannico, che consentono di superare le problematiche
del deposito SIAE.
E’ possibile altresì strutturare, in un’ottica di minimizzazione dei
costi di deposito, un deposito SIAE secondo modalità tali da offrire
la massima garanzia.
Inoltre, è possibile utilizzare il notaio come strumento
parallelo/alternativo al deposito SIAE.
Tale strategia va concordata con il proprio legale di fiducia, esperto
di diritto del software e delle nuove tecnologie, anche prima di
terminare il software in quanto parte della strategia può passare per
la struttura del software stesso.
I vantaggi di un deposito del software seguito con attenzione sono
soprattutto di ordine:
- contrattuale, poter effettuare un riferimento inoppugnabile alla
titolarità dei diritti sul software nei contratti che si predispongono
con partner e controparti commerciali;
- giudiziale, è estremamente improbabile che qualcuno in giudizio
possa contestare la nostra titolarità del software se questo viene
depositato secondo una attenta strategia di proprietà intellettuale,
il software, insomma, vale di più.
Avv. Eugenio Prosperetti – studio legale Prof. Avv. Giulio Prosperetti e associati, Roma.
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