HOME > > business > > hardware software > > Protezione software

PROTEZIONE SOFTWARE

Proteggi il tuo software: depositalo!

Proteggi il tuo software: depositalo!

Chiunque crei software, al di fuori del mondo open source e della relativa licenza “GPL”, normalmente si preoccupa di come proteggere il programma oltre che elettronicamente – mediante chiavi software, codici di licenza e altro – anche giuridicamente, dimostrando di esserne l’autore. Il problema tuttavia, quando si tratta di software è che, pur essendo la normativa applicabile quella del diritto d’autore, la stessa che si applica ai romanzi, il bene che si vuole proteggere è ben diverso da un romanzo.
Link sponsorizzati
Il software non ha una “fisicità” che ne consente una individuazione statica, possiamo infatti riscontrarne vari momenti:
1) il codice sorgente;
2) il codice oggetto;
3) [nei programmi più complessi] la versione “da installare”; e
4) la versione “installata”
Il primo problema che ci si deve porre è dunque che cosa proteggere con gli strumenti del diritto. Cosa dimostrare che si è creato. E’ sufficiente dimostrare che si è creato il sorgente o bisogna tutelarsi anche rispetto alle restanti componenti?
La normativa sembrerebbe offrire una soluzione semplice e lineare.
Infatti, la Legge sul Diritto d’Autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni), all’art. 103 prevede che “(...) Alla società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.”.
Tuttavia, sempre l’art. 103 aggiunge questa precisazione: “La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. (...)”.
Da una attenta lettura della norma sopra riportata capiamo allora che:
1) il programma si può depositare presso la SIAE ma
2) il deposito certifica esistenza e pubblicazione del programma stesso. L’autore del programma è reputato tale solo fino a prova contraria.
Un apposito regolamento disciplina le modalità del deposito e lo fa in maniera del tutto inadeguata.
Infatti, per lo più, il programma viene depositato lasciando in SIAE il cd contenente il medesimo accompagnato da un apposito modulo che ne descrive le caratteristiche.
Quando, in caso di contestazione, si accederà al deposito, non vi saranno precise modalità per garantire che il cd depositato sia identico a quelli commercializzati o che il codice di un cd apparentemente identico sia identico a quello commercializzato.
Questo fatto può essere sia favorevole che sfavorevole, in quanto una parte avversa può facilmente contestarlo o invocarlo a suo favore.
Occorre insomma, quando il software con cui si ha a che fare è particolarmente cruciale, usare particolare cautela.
Esistono tecniche di deposito evolute, mutuate dal diritto statunitense e britannico, che consentono di superare le problematiche del deposito SIAE.
E’ possibile altresì strutturare, in un’ottica di minimizzazione dei costi di deposito, un deposito SIAE secondo modalità tali da offrire la massima garanzia.
Inoltre, è possibile utilizzare il notaio come strumento parallelo/alternativo al deposito SIAE.
Tale strategia va concordata con il proprio legale di fiducia, esperto di diritto del software e delle nuove tecnologie, anche prima di terminare il software in quanto parte della strategia può passare per la struttura del software stesso.
I vantaggi di un deposito del software seguito con attenzione sono soprattutto di ordine:
- contrattuale, poter effettuare un riferimento inoppugnabile alla titolarità dei diritti sul software nei contratti che si predispongono con partner e controparti commerciali;
- giudiziale, è estremamente improbabile che qualcuno in giudizio possa contestare la nostra titolarità del software se questo viene depositato secondo una attenta strategia di proprietà intellettuale, il software, insomma, vale di più.
Avv. Eugenio Prosperetti – studio legale Prof. Avv. Giulio Prosperetti e associati, Roma. Inviateci una e-mail se desiderate avere ulteriori informazioni
inviaci una mail
Condividi su:     Facebook MySpace delicious Live Digg Segnalo Stumbleupon
Copyright©2002  Vietato riprodurre i contenuti senza autorizzazione. PI 06429581009.